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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41263/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare il concorso nel reato e la sua partecipazione al possesso degli arnesi; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione dell'art. 20-bis c.p. e vizio di motivazione per non aver applicato una pena sostitutiva; 4) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che si assumeva già maturata prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che per il reato di cui all'art. 707 c.p. è sufficiente la consapevole disponibilità concreta e immediata, da parte di più persone, degli strumenti atti allo scasso, con irrilevanza della sola originaria appartenenza a uno dei correi e con onere di giustificazione della destinazione lecita a carico di ciascuno. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando complessivamente le modalità della condotta e il contesto fattuale, con arnesi da scasso trovati in un'auto con occupanti travisati e un ulteriore oggetto analogo nell'abitacolo. Ha ritenuto non consentito il terzo motivo perché la richiesta di pena sostitutiva non risultava formulata neppure nelle conclusioni davanti alla Corte di appello, secondo il principio per cui il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se vi sia una richiesta dell'imputato, formulabile al più tardi in discussione. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, confermando che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, tra cui quello oggetto di causa, senza abrogazione retroattiva da parte delle successive riforme. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Per la configurabilità del reato rileva la finalità di lucro dell'illecito presupposto e non è richiesta distinzione tra reato consumato e tentato; il possesso può essere anche in concorso, se più persone hanno consapevole disponibilità concreta e immediata degli strumenti atti allo scasso.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva del caso concreto evidenzi non minima offensività, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    La valutazione della particolare tenuità richiede l'esame congiunto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 20-bis c.p.

    La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere formulata dall'imputato; in appello può intervenire al più tardi nel corso della discussione del gravame, anche se non necessariamente con l'atto di impugnazione.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina transitoria sulle pene sostitutive impone che vi sia una richiesta dell'imputato affinché il giudice di appello debba pronunciarsi sulla loro applicabilità.

  • art. 58, comma 4, c.p.p.

    È richiamato per affermare che la richiesta di pena sostitutiva non deve essere necessariamente contenuta nei motivi nuovi, ma deve comunque essere proposta tempestivamente in appello.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La disciplina di sospensione della prescrizione prevista da questa legge resta applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha abrogato retroattivamente la disciplina sospensiva della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha abrogato retroattivamente la disciplina sospensiva della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.

Massime di principio

  • In tema di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, il concorso nel reato è configurabile quando più persone abbiano la consapevole disponibilità concreta e immediata degli arnesi, anche se la loro originaria appartenenza sia a uno solo dei correi; ciascun concorrente deve fornire una giustificazione della destinazione attuale e lecita del possesso.
  • Ai fini dell'art. 707 c.p. non rileva distinguere tra reato presupposto consumato e tentato, essendo sufficiente che l'illecito giudizialmente accertato sia sorretto da finalità di lucro.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa attraverso una valutazione complessiva del caso concreto che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno; la presenza di elementi fattuali sintomatici di maggiore allarme impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • La richiesta di applicazione delle pene sostitutive in appello deve provenire dall'imputato e può essere formulata fino alla discussione del gravame; in mancanza di una domanda tempestiva il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza e non viene travolta retroattivamente dalle successive riforme intervenute in materia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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