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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21081/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; ha accolto il quarto motivo, cassando l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna alle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna dell'ACI alle spese del procedimento di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente gestore)

La controversia

La controversia origina da un ricorso ex art. 40 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 con cui un privato chiedeva al Presidente del Tribunale di ordinare all'ACI la cancellazione della trascrizione del trasferimento di proprietà di un'autovettura, ritenuta fondata su un titolo nullo e collegata a condotte illecite accertate in sede penale. Il Tribunale accoglieva la domanda di cancellazione e, in un successivo ricorso per l'esecuzione delle formalità, disponeva anche la delega sostitutiva a cancelliere e notaio, condannando inoltre l'ACI alle spese. L'ACI proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2644, 2652, 2653, 2688, 2690 e 2695 c.c., sostenendo l'impossibilità di cancellare la trascrizione di un atto traslativo di bene mobile registrato per la tutela dei terzi e per la struttura della pubblicità del PRA; (2) violazione degli artt. 2652, 2653, 2655, 2684, 2690, 2688 e 2695 c.c. e dell'art. 39 R.D. n. 1814/1927, sostenendo che il rimedio corretto fosse l'annotazione in margine e non la cancellazione, anche in caso di nullità o simulazione; (3) violazione dell'art. 2668 c.c., degli artt. 4 e 6 del D.M. 7 settembre 1998 n. 503 e dell'art. 91-bis d.P.R. 602/1973, deducendo altresì l'abuso del procedimento ex art. 40 R.D. n. 1814/1927 e l'inutilità della cancellazione per le finalità pratiche perseguite; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 40 R.D. n. 1814/1927, censurando la condanna alle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché il provvedimento impugnato appartiene a un procedimento di volontaria giurisdizione, privo di decisorietà e definitività, dunque non impugnabile con ricorso per cassazione; ha invece accolto il quarto motivo, precisando che nel procedimento ex art. 40 R.D. n. 1814/1927 il presidente del tribunale non può pronunciare una condanna alle spese in senso proprio, essendo il riferimento alle spese contenuto nella norma limitato alle sole spese vive dell'esecuzione delle formalità. Per tale ragione la Corte ha cassato l'ordinanza limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito su quel punto, ha eliminato la condanna dell'ACI alle spese del procedimento originario; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 40 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814

    Disciplina un procedimento di volontaria giurisdizione diretto ad accertare il rifiuto o ritardo dell'ACI nell'eseguire formalità e, in caso di inerzia, a consentire l'esecuzione sostitutiva; non legittima una condanna alle spese in senso proprio.

  • art. 25 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436

    Richiamato come base della possibile sanzione in caso di mancata ottemperanza all'ordine di esecuzione delle formalità.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela dell'opponibilità ai terzi nella circolazione dei beni registrati.

  • art. 2652 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ne valorizza il collegamento sistematico con la disciplina della trascrizione e delle annotazioni.

  • art. 2653 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della pubblicità immobiliare richiamata per analogia.

  • art. 2655 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che nei registri rileverebbe l'annotazione e non la cancellazione.

  • art. 2668 c.c.

    La Corte afferma che la disciplina della cancellazione è applicabile, in via implicita e sistematica, anche alla trascrizione dei beni mobili registrati.

  • art. 2684 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della pubblicità dei beni mobili registrati.

  • art. 2688 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle regole di circolazione e tutela dei terzi.

  • art. 2690 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettiva della disciplina degli atti relativi ai beni mobili registrati.

  • art. 2695 c.c.

    La Corte ne fa discendere l'applicabilità, in mancanza di disciplina specifica, delle norme sulla trascrizione immobiliare anche ai beni mobili registrati.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte esclude che possa trovare applicazione nel procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa in esame.

  • art. 39 R.D. n. 1814/1927

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diverso strumento dell'annotazione rispetto alla cancellazione.

  • art. 91-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alle conseguenze pratiche della cancellazione sul fermo amministrativo.

  • artt. 4 e 6 D.M. 7 settembre 1998, n. 503

    Richiamati dalla ricorrente nella censura sul fermo amministrativo e sui pignoramenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 40 R.D. 29 luglio 1927 n. 1814, relativo al rifiuto o ritardo dell'ACI nell'eseguire formalità di pubblicità dei beni mobili registrati, il provvedimento del Presidente del Tribunale ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa e non presenta i caratteri della decisorietà e definitività propri delle sentenze impugnabili con ricorso per cassazione, salvo la statuizione sulle spese quando assuma contenuto decisorio autonomamente impugnabile.
  • La disciplina delle cancellazioni prevista per la pubblicità immobiliare può operare, in via sistematica e per rinvio implicito, anche in materia di trascrizione di beni mobili registrati, poiché l'ordinamento non consente che annotazioni e trascrizioni illegittime restino prive di un meccanismo di eliminazione quando ne ricorrano i presupposti.
  • Nel procedimento di cui all'art. 40 R.D. n. 1814/1927 il riferimento alle "spese" va inteso come rimborso delle sole spese vive necessarie per l'esecuzione delle formalità, non come potere del giudice di porre una condanna alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
  • Quando un provvedimento di volontaria giurisdizione è censurabile solo in parte e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare limitatamente alla statuizione illegittima e decidere nel merito sul relativo punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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