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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31502/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare autorizzazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione gratuita dell'uso di un impianto di distribuzione di carburanti, stipulato per la gestione dell'impianto con durata riferita alla disciplina di settore. Il gestore lamentava che la società titolare dell'autorizzazione avesse risolto anticipatamente il rapporto, con effetto dal 30 settembre 2009, invocando una clausola contrattuale che le attribuiva la facoltà insindacabile di rimuovere definitivamente il punto vendita. Inoltre sosteneva che la società avesse trasferito il decreto autorizzativo per un nuovo impianto senza consentirgli di esercitare il diritto di prelazione previsto dagli accordi interprofessionali di categoria. Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione anticipata, l'accertamento della violazione del diritto di prelazione e il risarcimento dei danni. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 32/1998 e dell'accordo interprofessionale del 29 luglio 1997, assumendo la nullità della clausola contrattuale di recesso/risoluzione anticipata perché contrastante con la durata minima legale; 2) violazione delle norme sul contratto e sulla condizione, deducendo che la clausola fosse nulla o comunque inefficace e che la previsione collettiva non potesse legittimarla; 3) violazione dell'accordo interprofessionale nella parte relativa alla "chiusura dell'impianto", sostenendo che la risoluzione potesse operare solo quando la chiusura consentisse al gestore di seguire la concessione/autorizzazione, e non in caso di mera chiusura o rimozione dell'impianto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32/1998 prescrive soltanto una durata minima non inferiore a sei anni per i contratti di gestione degli impianti carburanti, ma non impone un rinnovo automatico per uguale durata né vieta, dopo il primo periodo, una clausola che consenta la risoluzione anticipata. Ha poi interpretato la clausola collettiva sulla "chiusura dell'impianto" non come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., bensì come condizione risolutiva collegata a un evento esterno, non meramente potestativo, riconoscendo che la chiusura dell'impianto può determinare la cessazione del contratto anche quando non vi sia trasferimento dell'autorizzazione e quindi il gestore non possa seguire la concessione. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la nullità della clausola contrattuale e respinto le domande risarcitorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 6, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32

    "durata non inferiore a sei anni"

    la norma fissa solo una durata minima del contratto di gestione degli impianti carburanti e rimette agli accordi interprofessionali la disciplina degli aspetti contrattuali e commerciali diversi dalla durata; non impone il rinnovo per ulteriori sei anni né vieta, dopo il primo periodo, una risoluzione anticipata legittimamente pattuita

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32

    "Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto"

    la nullità colpisce le pattuizioni contrastanti con la disciplina legale contenuta nello stesso articolo, non le previsioni degli accordi interprofessionali in quanto tali; opera inoltre l'inserzione automatica delle clausole conformi alla legge

  • art. 7, punto 8.1., accordo interprofessionale 29 luglio 1997

    "Chiusura dell'impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la concessione secondo la normativa vigente"

    la previsione va letta come condizione collegata alla chiusura dell'impianto e non necessariamente come clausola risolutiva espressa; il diritto del gestore di seguire la concessione presuppone che una concessione/autorizzazione esista ancora

  • art. 7, accordo interprofessionale 23 luglio 1998

    "le clausole risolutive espresse al punto 7 dell'accordo (da introdurre anche nei contratti in essere, con opportuna comunicazione)"

    il richiamo conferma la centralità delle clausole del precedente accordo, ma non impone una qualificazione tecnica vincolata della clausola relativa alla chiusura dell'impianto come clausola ex art. 1456 c.c.

  • art. 1456 c.c.

    la Corte osserva che il richiamo contenuto nella rubrica dell'accordo non è decisivo; la clausola sulla chiusura dell'impianto, per il suo contenuto, non presuppone necessariamente un inadempimento del gestore e può essere ricondotta più correttamente a una condizione risolutiva

  • art. 1353 c.c.

    la clausola controversa è sussumibile nell'area della condizione risolutiva, perché fa dipendere la cessazione del rapporto da un evento esterno alla mera volontà arbitraria di una parte

  • art. 1355 c.c.

    la nullità riguarda solo la condizione meramente potestativa sospensiva; anche a voler qualificare la clausola come meramente potestativa, non ne deriverebbe la nullità invocata dal ricorrente se la condizione è risolutiva

  • art. 1360 c.c.

    la risoluzione per avveramento della condizione opera al verificarsi dell'evento dedotto in condizione, e la clausola va interpretata tenendo conto che la chiusura dell'impianto fa cessare il contratto

  • art. 1362 c.c.

    nella interpretazione della clausola negoziale conta il dato letterale e la comune intenzione delle parti, non la sola collocazione formale nell'accordo

  • art. 1363 c.c.

    le clausole dell'accordo collettivo devono essere lette complessivamente; altre previsioni dello stesso punto 7 confermano che la clausola sulla chiusura dell'impianto non è necessariamente legata a un inadempimento del gestore

  • art. 1339 c.c.

    richiamato solo per evidenziare il meccanismo di inserzione automatica delle clausole conformi alla legge nei contratti di durata inferiore a quella minima legale

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro di violazione, ma la Corte non ravvisa vizi decisivi della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione, senza specifiche questioni interpretative autonome

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente trattato nel merito della decisione

Massime di principio

  • Nei contratti di affidamento in uso gratuito della gestione di impianti di distribuzione carburanti, la previsione legislativa di una durata "non inferiore a sei anni" tutela la durata minima del rapporto, ma non impone un rinnovo automatico per periodi di pari durata né esclude, dopo il primo periodo, clausole di cessazione anticipata compatibili con la disciplina legale.
  • La nullità di cui all'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 32/1998 colpisce le pattuizioni contrarie alla disciplina legale del medesimo articolo, non ogni previsione negoziale o collettiva che regoli diversamente gli aspetti contrattuali rimessi agli accordi interprofessionali.
  • Nell'interpretazione delle clausole negoziali, la rubrica o l'etichetta formale non è decisiva: occorre verificare il contenuto concreto della previsione, il tenore letterale e la funzione pratica dell'accordo, secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c.
  • Una clausola che faccia dipendere la cessazione del rapporto dalla chiusura dell'impianto può essere qualificata come condizione risolutiva, se l'evento dedotto è esterno all'inadempimento del gestore e coerente con l'interesse regolato dalle parti.
  • La condizione meramente potestativa è nulla ex art. 1355 c.c. solo se sospensiva; una condizione risolutiva meramente potestativa non ricade nella medesima sanzione di nullità.
  • Il diritto del gestore di seguire la concessione o l'autorizzazione presuppone l'esistenza di una concessione/autorizzazione ancora trasferibile o seguibile; se l'impianto viene chiuso o l'autorizzazione viene meno, la clausola può operare come causa di cessazione del rapporto.
  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente se si limita a proporre una lettura alternativa della clausola senza confrontarsi con il testo e con la ratio complessiva dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieComodato
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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