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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41556/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca di un compendio immobiliare (appartamento, ripostiglio e garage a Montesilvano) disposta per misure di prevenzione patrimoniali. I ricorrenti deducono: difetto di motivazione dell'ordinanza istruttoria e mancata ammissione di prove richieste (testimonianze e documenti bancari); violazione del divieto di reformatio in peius per aver esteso il periodo di pericolosità anche al 2017; illegittimità delle indagini patrimoniali svolte nei confronti della figlia/formale intestataria (contestando l'interpretazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 e sostenendo l'assenza di convivenza negli ultimi cinque anni); carenza di motivazione circa la riconducibilità del proposto alla pericolosità generica ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011; e insufficiente prova dello squilibrio tra redditi dichiarati e acquisizioni patrimoniali, oltre alla richiesta di considerare proventi derivanti da trattenimento dell'IVA come risorse lecite a giustificazione degli acquisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: Assunta Patrizio e Giorgia Rosaria Pia non avevano interesse qualificato a impugnare (beni non riconducibili a loro); le doglianze sulla mancata assunzione di prove nell'istruttoria d'appello sono manifestamente infondate poiché il vizio denunciato (art. 606 c.p.p.) riguarda il giudizio dibattimentale e non il rito camerale; l'ampliamento temporale (inclusione del 2017) non ha inciso sulla misura confiscatoria in maniera decisiva poiché la confisca ha riguardato un bene acquistato nel periodo già ritenuto di pericolosità (biennio 2009/2010); le investigazioni patrimoniali nei confronti della figlia formale intestataria sono lecite e giustificate, nonostante la contestata cessata convivenza, e hanno dimostrato l'assenza di risorse proprie sufficienti all'acquisto; la qualificazione della pericolosità generica è adeguatamente motivata con elementi fattuali e documentali (precedenti, tipologia di reati e tenore di vita); e le somme derivanti da evasione fiscale (trattenimento IVA) non possono legittimare acquisti come fonte lecita per il titolare effettivo. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)

    Definisce la pericolosità sociale generica; la Corte ha ritenuto applicabile la pericolosità del proposto sulla base di precedenti penali e di elementi indiziari sul tenore di vita e le modalità di acquisizione dei beni.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 19, comma 3

    Non limita temporalmente l'attività investigativa verso coniuge, figli e conviventi; indica solo le categorie per le quali è prevista una presunzione di fittizia intestazione quando non risultino risorse proprie.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

    Norma sulle misure di prevenzione patrimoniali: il Pubblico Ministero ha l'onere probatorio e la confisca può colpire beni ritenuti provento o reimpiego di attività illecite.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)

    Il vizio relativo a mancata assunzione di prova decisiva è previsto per il giudizio dibattimentale; non è invocabile nel rito camerale delle misure di prevenzione, quindi la censura è manifestamente infondata in questo procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Riferito nel ricorso in tema di divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva perché la misura ha riguardato beni acquistati nel periodo già ritenuto di pericolosità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-ter) / giurisprudenza di Sezioni Unite

    Principio consolidato che la sproporzione tra beni e attività può giustificare la confisca di prevenzione e che proventi da evasione fiscale non costituiscono giustificazione lecita per l'effettivo titolare.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26

    Regole sull'accertamento in capo a terzi: la presunzione relativa di illiceità può estendersi a beni intestati a coniuge/figli se emerge sproporzione e indicazioni di simulazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale (rito camerale) le doglianze sulla mancata assunzione di prove decisive vanno valutate con cautela: l'art. 606 c.p.p. è applicabile in modo restrittivo e riguarda il dibattimento penale, quindi la mancata acquisizione di prove in sede camerale non comporta automaticamente inammissibilità del provvedimento.
  • La Procura e l'autorità giudicante possono svolgere indagini patrimoniali anche nei confronti di coniuge e figli; l'art. 19(3) d.lgs. 159/2011 non impedisce l'attività investigativa per soggetti non conviventi da più di cinque anni, ma individua solo categorie per le quali opera una presunzione di fittizia intestazione quando non risultino risorse proprie.
  • La sproporzione tra redditi dichiarati e acquisizioni patrimoniali costituisce elemento indiziario rilevante per la confisca di prevenzione; i terzi formali intestatari devono dimostrare la legittima capacità economica per rimuovere la presunzione relativa di illiceità.
  • I proventi derivanti da evasione fiscale (es. trattenimento IVA) non costituiscono fonte lecita che legittimi l'acquisto da parte dell'effettivo titolare e possono essere considerati risorse illecite ai fini della confisca di prevenzione.
  • L'ampliamento del periodo di riferimento per la valutazione della pericolosità sociale non viola automaticamente il divieto di reformatio in peius se la misura adottata rimane connessa a fatti e periodi già rilevanti ai fini della confisca.
  • I precedenti penali, la tipologia di reati (soprattutto a carattere lucrativo) e gli elementi di tenore di vita costituiscono base per l'accertamento della pericolosità generica; la motivazione deve ricondurre fattivamente tali elementi al modo di acquisizione e uso dei beni.
  • Solo chi abbia un interesse qualificato e una relazione concreta con i beni confiscati è legittimato ad impugnare: familiari privi di collegamento diretto con i cespiti possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

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