Cassazione Penale, Sentenza n. 47198/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'obbligo di dimora disposto dal G.I.P. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione rispetto ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli elementi addotti (aver accompagnato il fidanzato Galatà in auto, uso del cellulare per alcuni SMS, permanenza in auto mentre avveniva il carico) siano di scarsa valenza indiziaria e non dimostrino la conoscenza o la partecipazione al traffico di stupefacenti; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), rilevando che la sua partecipazione riguarda un unico episodio avvenuto durante una relazione sentimentale ormai cessata, senza altri elementi concreti che indichino attualità o propensione a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche' investe valutazioni di merito riservate al giudice del riesame; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo carente e non adeguatamente motivato l'accertamento dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73 e art. 80, comma 2
Norme sostanziali relative alla illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la misura cautelare contestata era parametrata a tali capi di imputazione
codice di procedura penale, art. 274
art. 274, comma 1, lett. c)
Regola le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte richiede che la sussistenza del pericolo sia concreta e attuale e adeguatamente motivata
codice di procedura penale, art. 275
Impone l'obbligo di valutare misure gradate e la proporzionalità delle misure restrittive; il giudice deve indicare perché misure meno gravose sarebbero insufficienti
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito: la Corte verifica la logicità della motivazione ma non riesamina il contenuto probatorio come un giudice di merito
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma procedurale richiamata per la competenza in caso di rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- In Cassazione non si possono rinnovare valutazioni di merito sulla prova: bisogna dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria per ottenere accoglimento sul versante degli indizi.
- Per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario motivare con elementi concreti e attuali (non supposizioni): singoli episodi occasionali e un rapporto sentimentale cessato possono non essere sufficienti a provare il pericolo concreto di recidiva.
- Il giudice deve valutare la proporzionalità delle misure e se esistono misure meno gravose idonee a soddisfare le esigenze cautelari; la motivazione deve spiegare perché queste non sono adeguate.
- Quando la motivazione del giudice di merito sia completa, logica e coerente la Cassazione la dichiara insindacabile; viceversa, se la motivazione in relazione alle esigenze cautelari è carente la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame.
- Nelle contestazioni per reati collegati a organizzazioni o a conduzioni altrui è necessario distinguere il ruolo diretto dall'atteggiamento marginale: la mera presenza o compiti ancillari richiedono elementi probatori aggiuntivi per fondare misure cautelari stringenti.
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