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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34945/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un fondo rustico aveva convenuto in giudizio i proprietari di fondi confinanti per ottenere, da un lato, l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del proprio immobile e in favore dei fondi dei convenuti e, dall'altro, il regolamento dei confini tra i fondi. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande, ritenendo, per quanto qui rileva, insussistente l'incertezza dei confini. La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e plurime violazioni di legge: mancata considerazione della conformazione originaria dei luoghi e omessa ispezione giudiziale; motivazione meramente apparente e mancato riscontro degli otto documenti prodotti; adesione agli errori topografici e di picchettamento del consulente tecnico d'ufficio; omessa considerazione delle osservazioni svolte in appello e delle precisazioni del consulente di parte; errata rappresentazione dei punti e delle linee poste a base del rilievo celerimetrico; erronea valutazione delle riproduzioni fotografiche del sentiero/viottolo e delle scoline laterali; mancata rilevanza degli atti di provenienza; erronea regolazione delle spese nel giudizio di merito. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha però presentato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che non risultava accettata da tutti i controricorrenti, poiché alcuni avevano espressamente escluso l'accettazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore dei difensori anticipatari indicati. È stata invece esclusa la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, anche in considerazione del fatto che la ricorrente aveva desistito dopo la proposta del relatore.

Norme richiamate

  • art. 6, d.P.R. n. 650/1972

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione della controversia sui confini e sulla servitù, senza che la Corte ne affronti nel merito l'applicazione a causa dell'estinzione del giudizio.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valenza probatoria delle riproduzioni fotografiche prodotte; la Corte non esamina nel merito la censura per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta violazione nella valutazione delle prove e degli elementi documentali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso omesso esame/omessa pronuncia su specifiche censure e allegazioni.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione asseritamente violata nella formulazione delle censure alla sentenza impugnata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che non ricorressero i presupposti per applicarla, anche alla luce della condotta processuale della ricorrente che aveva rinunciato al ricorso dopo la proposta del relatore.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio anche se non vi è accettazione di tutte le parti intimate/controricorrenti, ferma la regolazione delle spese nei confronti della parte rinunciante.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la parte che rinuncia può essere condannata alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, con possibile distrazione al difensore antistatario.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la sussistenza dei relativi presupposti e può essere esclusa quando la condotta della parte, pur non conducendo all'accoglimento del ricorso, non presenti gli estremi per la responsabilità aggravata; la rinuncia intervenuta dopo la proposta del relatore non implica automaticamente mala fede o abuso processuale.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati anche se articolati in più censure di violazione di legge e vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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