Sentenza del 13/05/2015 n. 9738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, risultò il tardivo versamento di imposte dichiarate e fu emessa una cartella con sanzioni e interessi. Il contribuente impugnò la cartella, lamentando, tra l'altro, l'omessa preventiva comunicazione dell'avviso bonario; la CTP accolse il ricorso e la CTR del Piemonte respinse l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la cartella e imponendo il ricalcolo di sanzioni e interessi. In cassazione l'Agenzia contestò, con il primo motivo, che la comunicazione preventiva fosse obbligatoria in assenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; con il secondo, subordinato, contestò il riconoscimento della riduzione di sanzioni e interessi, che presupponeva il pagamento entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non è dovuta in ogni controllo automatizzato, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, secondo l'accertamento di fatto della sentenza impugnata, tali presupposti non ricorrevano; la CTR aveva quindi applicato erroneamente la norma. Il secondo motivo, relativo alla riduzione di sanzioni e interessi subordinata al pagamento entro trenta giorni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
La comunicazione dell'esito della liquidazione non è un passaggio obbligatorio per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato: va letta insieme alla condizione delle incertezze rilevanti prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Nel caso deciso, trattandosi di tardivo versamento rilevato senza incertezze rilevanti sulla dichiarazione, l'omessa comunicazione non rendeva invalida la cartella.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta; sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione.
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si estende automaticamente a tutti i controlli automatizzati, che possono limitarsi alla verifica documentale di dati contabili dichiarati. La nullità riguarda i provvedimenti emessi senza l'invito quando quella specifica condizione ricorre.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, l'avviso bonario non è una formalità necessaria in ogni caso: occorre verificare se emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, anziché una mera difformità contabile o un mancato versamento rilevabile direttamente dai dati dichiarati.
- L'omessa comunicazione preventiva può invalidare l'iscrizione a ruolo quando ricorrono le incertezze contemplate dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000; non la invalida, secondo questa decisione, quando il controllo è documentale e non presenta margini interpretativi.
- La riduzione di sanzioni e interessi prevista in relazione all'avviso e al pagamento entro trenta giorni non è stata decisa nel merito: il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
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