Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15759/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la fase esecutiva di più condanne riportate da un medesimo soggetto per reati commessi in tempi diversi. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha formato un autonomo cumulo per alcuni reati (indicati nel provvedimento come numeri 4 e 5), ritenendo che fossero stati commessi dopo l'esaurimento dell'espiazione delle pene relative ad altri reati (numeri 1, 2 e 3). Il ricorrente ha contestato tale assetto, sostenendo che alcuni dei reati oggetto delle sentenze considerate erano stati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso in precedenti provvedimenti esecutivi; da ciò faceva discendere l'illegittimità del nuovo criterio di computo della fungibilità e del cumulo, lamentando in sostanza una violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e del principio di unità del rapporto esecutivo, nonché una trasgressione del divieto di interpretazione analogica in malam partem. La Corte di cassazione ha però rilevato che, quando i reati sono commessi in tempi diversi e vi sono periodi di detenzione già sofferti, occorre ordinarli cronologicamente e imputare i periodi di carcerazione ai singoli cumuli parziali, senza ammettere una cumulabilità globale. Ha inoltre chiarito che, ai fini del computo della fungibilità, in caso di continuazione tra reati giudicati in tempi diversi, l'esecuzione già scontata va riferita al singolo reato e non al trattamento unitario risultante dalla continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione aveva legittimamente formato un autonomo cumulo per i reati commessi dopo la cessazione dell'espiazione delle pene precedenti, applicando i principi sulla cronologia dei reati e sulla scissione del reato continuato nelle singole violazioni ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.

    è richiamato come criterio da applicare nel singolo cumulo parziale dei reati commessi in tempi diversi, senza consentire una cumulabilità globale dei periodi di detenzione.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    disciplina la fungibilità della pena e impone di evitare l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene per reati successivi; ai fini del computo, in caso di continuazione, rileva il singolo reato e non il trattamento unitario.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione di pene concorrenti, quando i reati sono stati commessi in tempi diversi e vi sono periodi di detenzione già sofferti, il giudice deve procedere a una ricostruzione cronologica dei reati e dei periodi di carcerazione, imputando ogni periodo al relativo cumulo parziale, senza procedere a una cumulabilità globale.
  • Il principio dell'unità del rapporto esecutivo opera per evitare pregiudizi derivanti dalla distinta esecuzione di più sanzioni, ma non consente di estendere indiscriminatamente il credito di pena a reati commessi dopo l'inizio o dopo l'interruzione dell'espiazione della precedente pena.
  • Ai fini della fungibilità della pena ex art. 657, comma 4, c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in tempi diversi non comporta che l'esecuzione già sofferta si riferisca al trattamento complessivo unitario, dovendosi invece scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
  • Il fatto che più reati siano stati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso non impedisce di escludere dal nuovo cumulo le pene già completamente espiate, se i successivi reati sono stati commessi dopo la cessazione dell'espiazione precedente.
  • Non è configurabile violazione del divieto di analogia in malam partem quando il giudice applichi in modo coerente la disciplina della fungibilità e del cumulo secondo la lettera e la ratio dell'art. 657, comma 4, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazioneConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.