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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50798/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della loro responsabilità penale sostenendo la violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 530, comma 2, e art. 533, comma 1, c.p.p.). Denunciavano un quadro probatorio incerto, dovuto all'inattendibilità e alle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese (legate da vincoli di parentela), all'assenza di riscontri e a presunta svalutazione degli elementi favorevoli alla difesa; chiedevano quindi l'annullamento della sentenza per mancato rispetto del canone probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto che l'eccezione sul principio probatorio sia generica e non indicante passaggi specifici di motivazione manifestamente illogici, confermando che la Corte non ha potere di autonoma valutazione delle prove. Ha inoltre escluso l'illegittimità della pena per il capo A, precisando che per il reato commesso da più persone con l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. la competenza è del Tribunale e non del giudice di pace. Ha dichiarato che i reati del 18 aprile 2016 non si sono estinti per prescrizione, avendo il termine subito sospensioni (dal 18 giugno 2019 al 17 marzo 2020 per rinvio richiesto dal difensore e dal 17 marzo all'11 maggio 2020 per emergenza pandemica). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito al criterio di giudizio della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ne ricorda l'applicabilità in sede di legittimità solo se la violazione si traduce in manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma concernente il principio di non colpevolezza fino a prova contraria; interpretata insieme all'art. 530 per sottolineare che la cassazione non può riesaminare autonomamente le fonti di prova

  • art. 585, cod. pen.

    Aggravante per il reato commesso da più persone riunite; la presenza di tale circostanza comporta che la fattispecie rientri nella competenza del Tribunale e non del giudice di pace

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti; applicata per disporre il pagamento delle spese a carico degli appellanti

  • giurisprudenza: Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 (D'Urso)

    Principio richiamato secondo cui la formula probatoria "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in Cassazione solo se la sua presunta violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte di cassazione non ha potere di autonoma valutazione delle prove

Massime di principio

  • In Cassazione un'affermazione generica che la motivazione è contraddittoria o che il giudizio non rispetta il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" è inammissibile se non indica i passaggi di motivazione affetti da vizio manifesto.
  • La Corte di cassazione non riesamina le prove nel merito; interviene soltanto per verificare la correttezza e la logicità della motivazione e l'eventuale violazione di norme di diritto.
  • La presenza di dichiarazioni di persone offese legate da vincoli di parentela non determina automaticamente l'inattendibilità; occorre dimostrare specifiche incongruenze o mancanza di riscontri tali da rendere la motivazione manifestamente illogica.
  • L'aggravante prevista dall'art. 585 c.p. per reati commessi da più persone può mutare la competenza territoriale/giudiziale (es.: Tribunale anziché giudice di pace).
  • I termini di prescrizione possono essere sospesi per rinvii richiesti dalle difese e per eventi straordinari (es. emergenza pandemica); tali sospensioni devono essere considerate nel calcolo del decorso della prescrizione.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) a carico dei ricorrenti soccombenti.

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