Sentenza del 23/10/2019 n. 27104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava il riconoscimento dell'esenzione dall'accisa sul gasolio rifornito, negli anni 2007-2009, a natanti da diporto non iscritti nei registri delle imbarcazioni. Sosteneva che l'agevolazione prevista dall'articolo 254 TULD fosse subordinata alla registrazione del natante, al rilascio della licenza di navigazione e alla tenuta del giornale delle partenze e degli arrivi. La società contribuente sosteneva invece di aver legittimamente utilizzato un documento equipollente al giornale, rilasciato e accettato dagli stessi uffici doganali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, confermando il riconoscimento dell'esenzione. Ha stabilito che l'articolo 254 TULD si riferisce genericamente alle unità da diporto e non impone, quale condizione necessaria per l'agevolazione, la previa iscrizione del natante nei registri, il rilascio della licenza di navigazione o l'annotazione su uno specifico giornale. È stato ritenuto valido anche il documento equipollente rilasciato dagli uffici doganali e regolarmente compilato dalla società. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre al 15% per spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 254 (TULD)
Esenzione dalle accise per le forniture di carburante alle unità da diporto in partenza da un porto nazionale con destinazione diretta a un porto estero, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
La disposizione riconosce l'agevolazione alle unità da diporto in termini generali e non subordina espressamente il beneficio alla registrazione del natante o al possesso della licenza di navigazione. È sufficiente dimostrare il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste, anche mediante un documento equipollente.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 252, lettera b) (TULD)
Il carburante costituisce una provvista di bordo.
La qualificazione del carburante come provvista di bordo consente di applicare il regime agevolato previsto per le forniture destinate alla navigazione internazionale.
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 3 (Codice della nautica da diporto)
Il natante è l'unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri.
La distinzione tra natanti e imbarcazioni non comporta, di per sé, l'esclusione dei natanti dal regime di esenzione previsto per le unità da diporto.
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 27, commi 1 e 2
I natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione, licenza di navigazione e certificato di sicurezza, ma possono chiedere volontariamente l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.
L'iscrizione dei natanti nei registri è facoltativa e il loro regime ordinario non può essere trasformato in un obbligo implicito per accedere all'esenzione fiscale, in assenza di una specifica previsione normativa.
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, artt. 15, 19, 22, 23 e 26
Le norme disciplinano registri, modalità di iscrizione, licenza di navigazione e certificato di sicurezza. La Corte le ha interpretate nel senso che tali formalità riguardano il regime giuridico della navigazione, ma non costituiscono necessariamente condizioni ulteriori per l'esenzione dall'accisa prevista dall'articolo 254 TULD.
Direttiva 2008/118/CE, art. 41
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia, ma non è stata ritenuta idonea a imporre un requisito di registrazione non previsto dalla normativa nazionale applicabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23
La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso dell'Agenzia, senza incidere sull'esito della controversia.
Massime di principio
- Un requisito amministrativo o documentale non può essere considerato condizione per ottenere un'agevolazione fiscale se non è previsto espressamente dalla legge.
- Quando la norma agevolativa si riferisce genericamente a una categoria, come le unità da diporto, non è legittimo restringerne l'ambito applicativo distinguendo ulteriormente tra sottocategorie, salvo una specifica previsione normativa.
- Un documento equipollente può essere idoneo a dimostrare il rispetto delle condizioni dell'agevolazione quando svolge la stessa funzione del documento formalmente previsto, soprattutto se è stato rilasciato o autorizzato dall'amministrazione competente.
- La prassi dell'amministrazione e i documenti da essa stessa autorizzati possono assumere rilievo nel valutare la correttezza formale e sostanziale della condotta del contribuente, anche se non possono creare autonomamente un'agevolazione non prevista dalla legge.
- La validità concreta della documentazione utilizzata e la regolarità delle annotazioni costituiscono normalmente questioni di fatto; in Cassazione non possono essere riesaminate attraverso una semplice censura di violazione di legge.
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