Cassazione Penale, Ordinanza n. 13765/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha censurato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione del trattamento più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello, privo di una critica analitica della motivazione impugnata e di specifiche ragioni di diritto correlate alla decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. La Corte territoriale aveva escluso la lieve entità sulla base della gravità concreta del fatto, valorizzando il consistente quantitativo di cocaina ad alto principio attivo, idoneo a ricavare 176 dosi singole, la non occasionalità dell'attività e l'inserimento nel contesto criminale locale, indice di disponibilità di stupefacente di elevatissima purezza e di lucrativi guadagni. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità e circostanze dell'azione; nel caso concreto è stata esclusa per la gravità della condotta, il quantitativo e la qualità della sostanza, la non occasionalità dell'attività e il contesto criminale di inserimento.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata per il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata per i principi sui motivi d'appello, estensibili anche al ricorso per cassazione, in tema di specificità e critica argomentativa.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e analitica alla motivazione della decisione impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica puntualmente le ragioni di diritto e i correlati passaggi motivazionali oggetto di censura.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la tenuità del fatto va esclusa quando le modalità della condotta rivelino gravità concreta, anche in presenza di una detenzione di stupefacente particolarmente consistente, ad alto principio attivo, e inserita in un contesto non occasionale e criminalmente strutturato.
- La valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo di modalità e circostanze dell'azione, non potendo essere limitata a un singolo elemento favorevole al reo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente nella relativa determinazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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