Cassazione Civile, Ordinanza n. 23630/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio di lavoro. In sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 avverso il decreto monocratico di rigetto, la Corte d'appello ha riconosciuto alla parte istante un indennizzo di euro 550,00 e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio, liquidandole in euro 3.523,00 per compensi professionali, comprensive della fase monitoria. Il Ministero ha ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle tabelle del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse sproporzionata rispetto al valore della causa, da ricondurre al primo scaglione (fino a euro 1.100) e, comunque, non giustificabile neppure considerando congiuntamente fase monocratica e opposizione; (2) nullità del decreto per motivazione apparente/perplessa e anomalia motivazionale, per omessa esplicitazione delle ragioni della liquidazione delle spese, in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha cassato il decreto impugnato in tale parte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di opposizione in euro 355,00, oltre rimborso forfettario, accessori e spese già riconosciuti, ponendole integralmente a carico del Ministero. Ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte resistente, dichiaratosi antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente in ragione dell'esito complessivo della lite.
Norme richiamate
La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri applicabili in base al valore della controversia e, se si discosta oltre i limiti tariffari, richiede motivazione controllabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta nullità del decreto per motivazione apparente o anomala.
art. 111 Cost.
La decisione richiama il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e comprensibile, pena la nullità del provvedimento.
art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m. n. 55 del 10 marzo 2014
Ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si guarda all'entità economica dell'interesse sostanziale tutelato, che nel caso concreto era pari a euro 550.
Tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014
È applicabile ai giudizi di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, trattandosi di giudizi contenziosi.
L'opposizione avverso il decreto monocratico di rigetto è un giudizio unico e contenzioso, non assimilabile a un appello.
Tabella 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014
È richiamata dal ricorrente per il primo scaglione di valore, ma la Corte valorizza soprattutto la tabella 12 per il giudizio di opposizione.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve individuare il corretto scaglione di valore avendo riguardo all'interesse sostanziale effettivamente tutelato dalla decisione.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione dei compensi è insindacabile in cassazione solo quando resta entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari; se vi è scostamento ulteriore, occorre una motivazione specifica e controllabile.
- Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non si possono liquidare le spese della fase monocratica come se si trattasse di una fase autonoma assimilabile all'appello, perché il procedimento è unitario e rileva la sola fase contenziosa.
- Se la fase monocratica si conclude con rigetto senza contraddittorio, non vi è una statuizione sulle spese di quella fase; le spese seguono invece l'esito complessivo del giudizio di opposizione.
- In controversie seriali e semplici, la liquidazione può essere contenuta nei minimi tariffari, purché coerente con i parametri applicabili.
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