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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01942/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello che: a) confermava l'applicazione della sorveglianza speciale a Vincenzo La Cascia per l'attualità della sua pericolosità sociale, ritenuta fondata su pregresse condanne per associazione di tipo mafioso; b) disponeva la confisca di prevenzione di beni intestati a terzi familiari (impresa agricola, due terreni, buono postale e polizze) ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. I motivi di ricorso denunciavano (1) carenza o apparente motivazione sull'attualità della pericolosità, lamentando che la Corte si sarebbe basata quasi esclusivamente su condanne passate e sul periodo di detenzione, senza motivare l'attualità; (2) violazione di legge sulla confisca di prevenzione, contestando il principio utilizzato dalla Corte che non richiederebbe la prova della provenienza illecita di ciascun bene, l'uso degli indici ISTAT per quantificare le spese familiari e l'asserita impossibilità per i ricorrenti di fornire prove a distanza di anni (c.d. "probatio diabolica").

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: sul tema dell'attualità della pericolosità la Corte d'appello ha adeguatamente applicato i principi consolidati (valutazione del livello di coinvolgimento passato, della capacità operativa del gruppo e di eventuali comportamenti di abbandono) avendo accertato ripetute e recenti condanne e un ruolo significativo di La Cascia in Cosa Nostra; sulla confisca di prevenzione la Corte ha confermato che l'organo proponente deve dimostrare la sproporzione tra beni e redditi mentre l'onere di allegazione della legittima provenienza spetta al proposto/interveniente, non richiedendosi una "probatio diabolica" ma la mera allegazione di elementi concreti e plausibili. L'utilizzo degli indici ISTAT per stimare le spese familiari è stato ritenuto ammissibile e indiziario; i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti a confutare il quadro peritale. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno (oltre oneri), ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    «Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»

    Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di misure di prevenzione alla sola violazione di legge (ricorso per motivi di diritto).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2

    «Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10»

    Estende al settore delle misure patrimoniali la stessa limitazione di sindacabilità in Cassazione prevista per le misure personali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criterio di censura in cassazione (violazione di legge, motivazione inesistente o apparente) utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno.

  • Sezioni Unite, sentenza "Gattuso" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017)

    Principio secondo cui, per indiziati di appartenenza a organizzazioni mafiose, l'attualità della pericolosità può essere accertata sulla base di elementi sintomatici; la presunzione di stabilità del vincolo associativo è applicabile solo se supportata da elementi specifici del caso concreto.

  • Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018 (Papalia)

    Stabilisce che, ove sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla condanna, il giudice di prevenzione deve valutare l'attualità della pericolosità con riferimento a tre indicatori: livello di coinvolgimento passato, tenuta operativa del gruppo e comportamenti del proposto indicativi di abbandono delle logiche criminali.

  • Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 (Pomilio)

    Affermato il principio che in materia di confisca di prevenzione l'organo proponente deve dimostrare la sproporzione tra beni e redditi, mentre il proposto/interveniente ha l'onere di allegare e, se possibile, provare la legittima provenienza dei beni.

  • Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)

    Ha qualificato la presunzione di illecita provenienza dei beni come presunzione relativa e specificato che per soddisfare l'onere probatorio dell'interessato è sufficiente la mera allegazione di fatti o elementi che, se riscontrati, siano ragionevolmente idonei a indicare la lecita provenienza.

  • Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021 (Caroppo)

    Conferma la possibilità di usare elaborazioni statistiche (es. indici ISTAT) come elemento indiziario per stimare le spese di sostentamento del nucleo familiare ai fini della verifica della sproporzione; resta a carico dell'interessato l'onere di fornire elementi idonei a confutare tali risultanze.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione sindaca solo questioni di diritto: i motivi devono configurare una violazione di legge o una motivazione inesistente/apparente per essere ammissibili.
  • Per valutare l'attualità della pericolosità di un condannato per associazione mafiosa il giudice deve esaminare: (a) il grado e la durata del coinvolgimento passato; (b) la persistenza della capacità operativa del gruppo; (c) eventuali comportamenti del soggetto indicativi di abbandono delle attività criminali.
  • Nella confisca di prevenzione l'organo proponente deve provare la sproporzione tra beni e redditi; tuttavia sussiste una presunzione relativa di illecita provenienza che impone all'interessato l'onere di allegare fatti concreti e plausibili a giustificazione della provenienza lecita.
  • L'uso di elaborazioni statistiche (es. indici ISTAT) per stimare le spese familiari è ammissibile come prova indiziaria della capacità di spesa e quindi ai fini della misura della sproporzione, salvo che l'interessato non produca elementi concreti che dimostrino l'errore o l'inapplicabilità dell'indicazione statistica al caso concreto.
  • La richiesta di provare la legittima provenienza non equivale a una "probatio diabolica": è sufficiente l'allegazione di elementi oggettivi e plausibili che, se verificati, possano ragionevolmente giustificare gli acquisti o il tenore di vita contestato.
  • Quando siano trascorsi lunghi periodi dalla condanna, il giudice deve motivare in modo specifico l'attualità della pericolosità e non limitarsi a richiamare esclusivamente pregressi accertamenti penali; la motivazione deve essere comprensibile e ancorata agli indicatori sopra indicati.

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