Cassazione Penale, Sentenza n. 16249/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Stasi per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestando: a) la sussistenza stessa del fatto in quanto, secondo la difesa, l'attività di CogasPiemonte era cessata dal 2008 e il contratto di affitto del 2010 non avrebbe potuto privare la società del suo motore operativo; b) la valutazione dei canoni e del prezzo di riscatto come indicativi di condotta distrattiva, poiché la scarsa appetibilità dell'azienda giustificherebbe canoni e prezzo contenuti; c) l'asserita condivisione dei locali e la mancanza di cessione mascherata del ramo d'azienda, sostenendo invece finalità salvifica per preservare il portafoglio clienti; d) la mancata riconducibilità delle perdite allo Stasi in quanto non amministratore né socio di CogasPiemonte; e) la riferibilità dei fatti a Stasi, che si poneva solo come delegato di Cogaspiù e come consulente contabile, non come autore o ideatore del negozio, e la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta distrattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per genericità ed elusività rispetto alla ratio della motivazione di merito, confermando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza del concorso nel reato. La Cassazione ha condiviso la valutazione secondo cui la sostanziale identità tra la compagine sociale di CogasPiemonte e quella di NordEnergia, la costituzione di quest'ultima nelle immediae vicinanze temporali della stipula, l'incongruo canone e il prezzo di riscatto, nonché la contabilità disastrosa della fallita, erano elementi logici e sufficienti per ritenere una cessione mascherata del ramo d'azienda a fini distrattivi. Quanto ai ruoli, i giudici di merito avevano ritenuto Stasi pienamente attivo nell'assemblea in cui si deliberò l'affitto e con un interesse personale essendo amministratore unico dell'affittuaria (NordEnergia) e con familiari soci di maggioranza; pertanto la sua attività di consulente contabile poteva integrare il concorso come extraneus, anche senza redigere materialmente il contratto, se consapevole dei propositi distrattivi. Sono state confermate le conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: Stasi è stato imputato per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva insieme ad altri
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in relazione alla cessione mascherata del ramo d'azienda
Richiama i soggetti attivi del reato fallimentare; la difesa sosteneva che solo soggetti indicati da questa norma potessero essere autori, ma la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anche dell'extraneus che assiste e agevola l'operazione
Norma societaria relativa all'eliminazione delle perdite e allo scioglimento della società; la Corte ha ritenuto che l'organo amministrativo avrebbe dovuto adottare i provvedimenti previsti, rilevando che l'omissione di tali atti si inquadra nel contesto della condotta distrattiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137 conv. l. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per l'acquisizione in Cassazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in tempo di pandemia; il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il contratto di affitto di ramo d'azienda può integrare la fattispecie di bancarotta per distrazione se usato come strumento per trasferire la disponibilità dei beni a soggetti collegati, soprattutto se i canoni e il prezzo di riscatto sono incongrui rispetto al valore e alle esigenze dei creditori
- La sostanziale coincidenza o commistione delle compagini sociali tra cedente e cessionario è un indicatore forte di operazione distrattiva; la temporaneità della costituzione della società affittuaria rispetto all'operazione è elemento aggravante
- Il ruolo di 'extraneus' (consulente, legale, commercialista) può integrare concorso in bancarotta se la sua attività è consapevole e diretta ad agevolare la sottrazione dei beni ai creditori, anche senza redigere materialmente gli atti
- La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) si fonda sugli elementi indiziari complessivi: partecipazione alle deliberazioni, interesse personale nell'operazione, ruoli societari e apporto tecnico o consulenziale utile alla realizzazione del trasferimento
- Contestazioni generiche sulla stasi produttiva o sulla scarsa appetibilità di un'azienda sono insufficienti a precludere la carenza probatoria quando la documentazione contabile e la situazione patrimoniale dimostrano un dissesto rilevante e vi sono indici di collegamento tra le parti dell'operazione
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è cruciale dimostrare in modo dettagliato e documentale la legittimità economica dell'operazione (perizia di mercato, motivazioni aziendali non distrattive, attività svolta effettiva nell'azienda, assenza di collegamenti societari significativi)
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