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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35433/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per tentata truffa, falso e sostituzione di persona. La ricorrente deduceva: 1) insufficienza probatoria e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di falso, sostenendo di non aver concorso nella contraffazione della carta d'identità e contestando pure l'autonoma qualificazione della sostituzione di persona rispetto alla truffa; 2) errore nel diniego della sospensione condizionale della pena richiamando la sua età (ultrasettantenne) e l'applicabilità dell'art. 163, comma terzo; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente utilizzato un documento contenente la sua fotografia ma le generalità di altro soggetto per chiedere un mutuo, perciò la responsabilità per il reato di falso (almeno come concorrente consapevole) è motivata correttamente. Parte delle questioni sollevate non era stata dedotta in appello ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla personalità della ricorrente (propensione a delinquere per fatti analoghi) e la pena, pur aumentata per continuazione con precedenti fatti giudicati, è stata ritenuta congrua (complessivamente 2 anni e 6 mesi di reclusione). La sospensione condizionale non è applicabile perché i reati sono stati commessi prima che la ricorrente compisse settant'anni (l'età rilevante è quella al momento della commissione del fatto). Conseguentemente il ricorso è respinto, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 163, comma terzo, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena: per valutare l'eventuale favorevole applicazione del terzo comma rileva l'età dell'autore al momento della commissione del reato (deve avere compiuto i 70 anni al momento del fatto) e che la pena non ecceda il limite previsto (qui non superiore a 2 anni e 6 mesi).

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di inammissibilità in Cassazione delle questioni non dedotte o sviluppate in grado di appello: profili non sollevati in appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione.

  • art. 133, cod. pen.

    Elenco dei criteri di determinazione della pena e degli elementi valutabili dal giudice ai fini del riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; è sufficiente che il giudice di merito motivi sulla prevalenza di uno degli elementi indicati.

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    Obbligo motivazionale nella determinazione della pena: quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, la motivazione è adeguata anche con formule sintetiche (es. "pena congrua") se accompagnata da considerazioni sulla gravità o personalità del reo.

Massime di principio

  • L'uso personale di un documento contraffatto che riporta la propria immagine ma generalità di altro soggetto può integrare il reato di falso e far ritenere il soggetto almeno concorrente consapevole della falsificazione, anche se non è provata la sua partecipazione materiale alla contraffazione.
  • Questioni non sollevate in appello sono normalmente inammissibili in Cassazione; per preservare la possibilità di censura in Cassazione, è essenziale sviluppare tutti i profili di diritto e di fatto già in sede di appello.
  • Per la sospensione condizionale della pena che preveda favori legati all'età (es. limite di 70 anni), rileva l'età dell'autore al momento della commissione del reato e non al momento del processo o della sentenza.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente basato sulla personalità del reo (es. propensione a delinquere e recidiva o fatti analoghi) e il giudice di merito può far prevalere anche un singolo elemento dell'art. 133 c.p. per motivare la decisione.
  • Se la pena inflitta resta nei pressi dei minimi edittali, il giudice di merito può esprimerla con locuzioni sintetiche ("pena congrua", "congruo aumento") purché risulti da motivazione il riferimento ai parametri pertinenti.

Testo integrale

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