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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47077/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: a) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché la responsabilita' sarebbe stata accertata sulla sola presenza a bordo del furgone rubato (come passeggero) e sulla presunta consapevolezza della manomissione dell'avviamento, senza prova del possesso o del dolo necessario alla ricettazione; b) inosservanza di norme processuali a pena di nullita' (artt. 420-bis e 420-quater c.p.p.) per mancata prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato dichiarato assente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura sulla carenza di elementi probatori idonei a dimostrare il possesso e il dolo richiesti per la ricettazione. Ha ricordato la giurisprudenza che esclude la responsabilita' del terzo trasportato quando la sua presenza sul mezzo non dimostra il conseguimento del possesso o una compartecipazione al delitto. Essendo mancanti ulteriori elementi a carico, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'imputato non ha commesso il reato (sentenza a motivazione semplificata). I profili processuali invocati non sono stati decisivi rispetto all'accoglimento per vizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto e la prova del dolo; la mera presenza quale passeggero non e' sufficiente per affermare il reato

  • artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per presunte nullita' processuali connesse alla dichiarazione di assenza dell'imputato; nel caso di specie tali censure non hanno retto, poiche' la decisione e' stata adottata per carenza di elementi di fatto a sostegno della ricettazione

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamata come base formale per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione

Massime di principio

  • Per la ricettazione e' necessario dimostrare concretamente il possesso della cosa illecita: la sola presenza a bordo come passeggero non prova il possesso
  • La consapevolezza, da sola, che il veicolo sia di illecita provenienza o manomesso non e' sufficiente a integrare il dolo della ricettazione se non si prova il rapporto di possesso o una partecipazione attiva
  • Il silenzio o l'assenza di chiarimenti da parte dell'imputato, se non accompagnati da altri elementi probatori, non possono sostituire la prova oltre ogni ragionevole dubbio
  • Se non emergono ulteriori elementi a carico, il giudice di legittimita puo' annullare senza rinvio perche' il fatto non sussiste o non e' stato commesso
  • Le censure processuali relative a notifiche o alla dichiarazione di assenza devono essere valutate e provate specificamente; tuttavia, anche in presenza di tali profili, il giudizio di merito sul fatto materiale rimane centrale

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