Sentenza n. 642/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sulle istanze di accesso documentale e alle informazioni ambientali relative alla difesa costiera, al demanio marittimo e alla gestione dell’emergenza causata dal Ciclone Harry nel territorio di Palizzi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza PEC del 23 marzo 2026, chiedendo un’ampia serie di atti e informazioni riguardanti il Ciclone Harry, verificatosi tra il 25 e il 31 gennaio 2026: documenti sulla difesa e pianificazione costiera, concessioni e abusi demaniali, ordinanze, protezione civile, soccorsi, danni e richieste di finanziamenti. Ha dedotto: (I) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, per l’illegittimità del silenzio e la violazione dell’obbligo di provvedere; (II) violazione del principio di massima divulgazione delle informazioni ambientali e del diritto all’informazione ambientale; (III) violazione delle norme sull’accesso e degli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. L’Autorità di Bacino aveva trasmesso il 26 maggio 2026, tardivamente e solo in parte, il Piano della Compensazione dei Sedimenti; le altre amministrazioni non avevano dato riscontro. Il TAR ha rilevato che l’istanza era stata presentata dal difensore in forza di una procura priva di data, generica e non riferita alle singole amministrazioni o ai documenti richiesti; inoltre, le richieste comprendevano numerose categorie documentali e periodi fino a un decennio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura stragiudiziale allegata all’istanza era generica e sostanzialmente in bianco: non individuava l’amministrazione destinataria né i documenti e le informazioni per i quali l’associazione aveva conferito il potere di agire. La selezione dei documenti e l’individuazione degli enti detentori erano state compiute dal delegato e solo successivamente precisate dalla ricorrente in memoria, senza possibilità di sanatoria ex post. La procura non era assimilabile alla mera mancata allegazione di un mandato, né era invocabile il soccorso istruttorio, poiché mancava un elemento essenziale per imputare l’istanza all’interessata; il potere-dovere di soccorso riguarda irregolarità o incompletezze, non tale carenza. Il Collegio ha inoltre affermato che, anche a prescindere dall’inammissibilità, il ricorso sarebbe infondato: le richieste, per numero, ampiezza temporale e necessità di elaborazione dei dati, avevano carattere massivo ed esplorativo, implicavano un controllo generalizzato e potevano interferire con il buon andamento delle amministrazioni, in violazione dei limiti interni all’esercizio del diritto di accesso. Non sono stati quindi accolti i motivi relativi al silenzio, alla divulgazione ambientale e alla trasparenza. Spese integralmente compensate. È stata revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).
L’accesso documentale ha ad oggetto documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione; il potere di presentare l’istanza deve essere riferibile all’interessato e avere un oggetto individuabile.
L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.
Ogni istanza di accesso avvia un procedimento autonomo, imputato alla specifica amministrazione destinataria e detentrice dei documenti, che è tenuta a concluderlo.
artt. 5, comma 2, e 6, commi 3 e 5, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
Quando l’istanza è presentata da un rappresentante, deve risultare il suo potere rappresentativo. Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancanza di un elemento essenziale che impedisce di imputare l’istanza all’interessato.
In tema di accesso in materia ambientale è legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, …, di controllo generalizzato…
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali non legittima richieste dirette a finalità estranee alla tutela ambientale o aventi carattere emulativo o di controllo generalizzato; nel caso deciso, l’accesso è stato comunque ritenuto inammissibile per il difetto di valida rappresentanza e, in via ulteriore, infondato per la portata massiva ed esplorativa.
L’istanza di accesso tesa ad ottenere un numero così elevato di documenti, relativi all’ultimo decennio di attività amministrativa, tali da implicare, peraltro, un controllo generalizzato sull’attività amministrativa e un’attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell’amministrazione [...] ha un innegabile carattere massivo ed esplorativo, circostanza questa che determina un ulteriore e distinto profilo di infondatezza del ricorso.
L’accesso non può tradursi in una richiesta massiva ed esplorativa di documenti, estesa a un lungo periodo e tale da richiedere elaborazioni o da realizzare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa azionata non sia manifestamente infondata.
art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002
Ne deriva che, tra i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rientra la non manifesta infondatezza delle pretese avanzate in giudizio: presupposto che, nel caso di specie, manca per tutte le ragioni sopra esposte.
Se viene meno il presupposto della non manifesta infondatezza, l’ammissione provvisoria al patrocinio deve essere revocata; la revoca opera retroattivamente ai sensi del comma 3.
Massime di principio
- Quando l’istanza di accesso è presentata da un rappresentante, la procura deve consentire di verificare che l’istanza sia imputabile all’interessato; una delega generica o in bianco, che non identifichi l’amministrazione destinataria e non delimiti i documenti o le informazioni oggetto del potere conferito, non legittima il rappresentante a effettuare autonomamente la selezione e la richiesta.
- Il soccorso istruttorio previsto per le istanze di accesso può rimediare a irregolarità o incompletezze, ma non alla mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza all’interessato.
- Il diritto di accesso, anche alle informazioni ambientali, incontra il limite delle richieste manifestamente massive, sproporzionate ed esplorative, che comportino un carico di lavoro irragionevole, richiedano un’attività elaborativa dell’amministrazione o si risolvano in un controllo generalizzato sulla sua attività.
- La ratifica successiva non sana il difetto originario della procura stragiudiziale: il potere rappresentativo deve sussistere ed essere verificabile dall’amministrazione nel corso del procedimento di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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