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Parere

Parere n. 497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal sig. -OMISSIS-contro la Regione -OMISSIS-, nonché nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-quale controinteressata, per l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico recante n. prot. AOO_001/PROT del 12 gennaio 2022 – 0000033 e prot. AOO_001/PROT del 13 gennaio 2022 – 0000044, comunicato a mezzo pec in data 14 gennaio 2022, nonché del provvedimento di decadenza e archiviazione reso dalla sezione attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, comunicato a mezzo pec in data 15 ottobre 2021.

Giustizia amministrativa202400132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento regionale di decadenza e archiviazione di un beneficio previsto dal PSR 2014/2020, con richiesta di restituzione di euro 13.679,28

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, nell’ambito della Misura 10 del PSR regionale 2014/2020, aveva assunto l’impegno di effettuare per almeno tre annualità su cinque l’apporto di biomassa vegetale mediante colture da sovescio, a fronte di un aiuto di euro 13.679,28. Dopo avere effettuato una prima coltivazione nel 2017 e una seconda nel 2020, la Regione gli comunicava il preavviso di rigetto e successivamente dichiarava la decadenza e archiviava la domanda, intimando la restituzione dell’importo già erogato. Il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione dell’Allegato C alla DAG n. 48 del 3 aprile 2017, sostenendo anche che il rigetto del ricorso gerarchico fosse fondato su una motivazione diversa da quella posta a base del preavviso e del provvedimento di decadenza. Il Ministero riferente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione decisiva riguardava quindi il riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla decadenza e alla ripetizione di contributi pubblici per inadempimento del beneficiario e, conseguentemente, l’ammissibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 6 del 2014, precedenti delle Sezioni unite della Corte di cassazione e propri pareri, ha affermato che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla fase di erogazione o ripetizione del contributo quando la decadenza o la revoca dipenda dall’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto di concessione, senza coinvolgere l’esercizio di discrezionalità amministrativa sull’an, il quid e il quomodo del beneficio. Nel caso concreto, la Regione aveva fondato la decadenza sull’omessa effettuazione delle operazioni di semina e sovescio per le annualità richieste dal programma; non veniva quindi in rilievo la fase di attribuzione del beneficio né una ponderazione discrezionale degli interessi pubblici e privati. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii davanti al giudice ordinario.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione e inammissibilità del ricorso straordinario

La controversia riguarda la decadenza e la ripetizione di un contributo pubblico per asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione. Poiché non è contestato l’esercizio di discrezionalità amministrativa nella fase attributiva del beneficio, la situazione fatta valere è riconducibile a un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario non è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.

Translatio iudicii

La dichiarazione di inammissibilità è resa con salvezza degli effetti dell’eventuale translatio iudicii in caso di riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    non è ammissibile il rimedio del ricorso straordinario

    Il ricorso straordinario non è ammesso quando la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; nel caso concreto la controversia sui presupposti della decadenza dal contributo per inadempimento del beneficiario appartiene a tale giurisdizione.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato proposto ai sensi della disciplina del rimedio, ma è stato ritenuto inammissibile perché la controversia non appartiene alla giurisdizione amministrativa.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 10

    Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Richiamato esclusivamente ai fini della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la decadenza, la revoca o la ripetizione del contributo dipenda dall’accertamento dell’inadempimento del beneficiario alle condizioni previste dalla legge o dall’atto di concessione, senza necessità di sindacare la discrezionalità amministrativa sull’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando la controversia riguardi la fase precedente all’attribuzione discrezionale del beneficio oppure l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.
  • Quando una controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., restando salvi gli effetti della translatio iudicii in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario.

Decadenza da un contributo agro-climatico-ambientale e riparto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un beneficiario di un aiuto previsto dalla Misura 10 del PSR regionale 2014/2020, finanziata nel quadro del regolamento (UE) n. 1305/2013. La controversia concerne la decadenza dal beneficio, l’archiviazione della domanda e la richiesta di restituzione della somma già erogata.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente aveva richiesto un aiuto di euro 13.679,28 impegnandosi a realizzare, per almeno tre annualità su cinque nel periodo 2017-2022, operazioni agrarie consistenti nell’apporto di biomassa vegetale mediante colture da sovescio.

Dopo una prima coltivazione nel 2017 e una seconda nel 2020, la Regione gli comunicava il preavviso di rigetto della domanda e delle domande di pagamento collegate, ritenendo violati gli impegni previsti dall’Allegato C alla DAG n. 48 del 3 aprile 2017. Il ricorrente presentava osservazioni sostenendo di avere già effettuato due interventi e di poter completare l’impegno nel periodo quinquennale.

La Regione, con provvedimento del 15 ottobre 2021, dichiarava la decadenza e archiviava la domanda, intimando la restituzione dell’importo di euro 13.679,28. Il successivo ricorso gerarchico veniva rigettato, tra l’altro, sulla base dell’omessa esecuzione delle operazioni di semina e sovescio per oltre due annualità e dell’assenza di documentazione contabile ritenuta idonea a comprovare gli interventi dedotti dal ricorrente.

Motivi del ricorso

Il ricorrente proponeva un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per erronea applicazione dell’Allegato C alla DAG n. 48 del 2017. Deduceva, inoltre, che il rigetto del ricorso gerarchico fosse fondato su una motivazione diversa da quella posta a base del preavviso di rigetto e del provvedimento di decadenza.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste chiedeva preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Criteri di riparto della giurisdizione

Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 6 del 2014, le pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione e precedenti pareri della Sezione I. Il criterio decisivo è la natura della situazione giuridica fatta valere.

La giurisdizione ordinaria sussiste quando il beneficio sia stato già attribuito e la controversia riguardi la fase di erogazione, decadenza, revoca o ripetizione del contributo per inadempimento del beneficiario alle condizioni previste dalla legge o dall’atto di concessione. In tale ipotesi l’amministrazione non esercita una nuova discrezionalità sull’an, il quid o il quomodo dell’erogazione, ma accerta il rispetto delle condizioni cui il beneficio era subordinato.

La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguardi la fase precedente all’attribuzione discrezionale del beneficio oppure l’annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, la Regione aveva fondato la decadenza esclusivamente sull’asserito mancato rispetto degli impegni agronomici assunti dal beneficiario, in particolare sull’omessa effettuazione delle semine e del successivo sovescio per il numero minimo di annualità previsto dal programma.

Secondo il Collegio, non veniva in rilievo la fase di attribuzione del contributo né l’esercizio della discrezionalità amministrativa relativa alla concessione dell’aiuto. La controversia riguardava invece l’accertamento dell’inadempimento del beneficiario e le conseguenze restitutorie della decadenza.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a. La Sezione ha fatto salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii, consentendo al ricorrente di riproporre la controversia davanti al giudice ordinario secondo le regole applicabili.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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