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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03534/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto in abitazione/introduzione in abitazione altrui con violenza sulle cose ex art. 624-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge: avrebbe sussistito un difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, perché il giudice non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena, beneficio che, secondo il ricorrente, sarebbe stato previsto nell'accordo raggiunto tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge alcun difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: risulta infatti che, all'ultima udienza del 7 maggio 2024, le parti avevano raggiunto un accordo che non subordinava l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale. Conseguentemente, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento, nel quale il giudice applica la pena concordata tra le parti

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando il motivo è manifestamente infondato

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento il controllo di legittimità sulla sentenza che applica la pena resta circoscritto alla verifica della corrispondenza tra accordo delle parti e provvedimento del giudice, non potendosi dedurre un vizio di correlazione quando dal provvedimento risulti che l'ultimo accordo non includeva la condizione prospettata dal ricorrente.
  • La mancata concessione di un beneficio non integra violazione del principio di correlazione tra richiesta e sentenza se il beneficio non era stato effettivamente inserito nell'accordo finale tra le parti.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una doglianza manifestamente infondata è dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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