Cassazione Penale, Sentenza n. 29956/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, nel procedimento cautelare per reati di cessione di stupefacenti (cocaina ed eroina), aveva confermato la misura cautelare sostituendola parzialmente con un divieto di dimora nel comune di Alba Adriatica. Ha dedotto tre motivi: (1) carenza di gravi indizi per ritenere la sua partecipazione a tutti gli episodi contestati, dal momento che i fatti dimostrerebbero un suo coinvolgimento diretto solo in due episodi e la sua presenza in casa sarebbe al più mera connivenza; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 perché non è stata riconosciuta la lieve entità del fatto, nonostante la partecipazione a poche cessioni; (3) violazione di legge e mancata motivazione circa l'applicazione di una misura di massimo rigore, specie alla luce del fatto che in passato aveva beneficiato degli arresti domiciliari senza violazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che il riesame del giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: dichiarazioni di teste e di acquirenti che riferivano della presenza costante del prevenuto nell'abitazione, con funzione di vigilanza/guardinga e ausilio alle compravendite, giustificando la valutazione indiziaria e la necessità della misura. Sulla seconda censura ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la qualificazione della lieve entità ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva; la reiterazione e le modalità (casa adibita a 'supermarket' di droga) legittimano l'esclusione della attenuante. Il terzo motivo è stato giudicato generico e insufficiente a contrastare la motivazione del giudice che aveva anzi alleggerito la misura (divieto di dimora limitato al solo comune di Alba Adriatica). Infine è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; il controllo di legittimità verifica la congruenza e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito senza sostituirsi al sindacato di merito quando la motivazione sia adeguata
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la previsione della lieve entità richiede una valutazione complessiva di parametri (quantità, modalità, reiterazione, capacità di diffusione); la reiterazione di cessioni anche di piccole quantità può escludere la lieve entità
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato a verificare la coerenza, completezza e correttezza logico-giuridica della motivazione: non è consentito riesaminare nel merito l'attendibilità delle fonti quando la motivazione è adeguata
- La mera presenza dell'indagato sul luogo di spaccio può assumere rilievo indiziario se emerge che svolgeva funzioni di vigilanza o ausilio concreto all'attività di cessione; in tali casi può essere valutata come elemento rafforzante la qualificazione di partecipazione
- La riconoscibilità della lieve entità ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione globale: la ripetizione nel tempo di cessioni anche di modeste quantità e le modalità organizzative (es. luogo stabile di spaccio) possono escludere l'attenuante
- I motivi generici o che non confrontano specificamente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: chi impugna deve indicare punti precisi di illegittimità o contraddittorietà nella motivazione
- La misura cautelare può essere commisurata graduandola (misura meno afflittiva) dal giudice di riesame, ma ciò non impedisce il controllo di ammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente non dimostri vizi specifici nella motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →