Cassazione Penale, Sentenza n. 03237/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'assise d'appello che, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto le attenuanti generiche a favore di Gabriele Bianchi e rideterminato la pena in 28 anni (confermando invece l'ergastolo per Marco). Il PG censurava l'uso, da parte della Corte, della condotta inframuraria (buona condotta carceraria, iscrizione all'università, partecipazione a corsi) come comportamento "susseguente al reato" rilevante ai fini dell'art. 62 bis e art. 133 c.p., sostenendo che tale comportamento non potesse essere valorizzato per la concessione delle attenuanti generiche se non collegato alla rivisitazione critica del fatto; denunciava inoltre carenza e contraddittorietà della motivazione. Parimenti Gabriele Bianchi ha impugnato la pena ritenendo che, in presenza di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei futili motivi, il massimale applicabile fosse di 24 anni e non di 28; Marco Bianchi ha dedotto vizi di motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche e sulla valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in parte, il ricorso del Procuratore generale: ha accolto il primo motivo del PG (vizi motivazionali nella concedibilità delle attenuanti generiche a Gabriele), annullando la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena per Gabriele, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio su questi punti. Ha inoltre accolto il primo motivo di ricorso di Gabriele Bianchi relativo all'illegittimità del trattamento sanzionatorio perché la pena di 28 anni eccedeva il massimo edittale applicabile (24 anni) in caso di equivalenza attenuanti/aggravanti; anche ciò ha determinato annullamento e rinvio per nuova determinazione della pena. Il ricorso di Marco Bianchi è stato rigettato e la sua impugnazione dichiarata infondata; a suo carico è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. In sintesi: annullamento parziale della decisione di merito per Gabriele (attenuanti generiche e determinazione della pena) con rinvio; conferma della condanna all'ergastolo per Marco; rigetto di altri motivi.
Norme richiamate
art. 62 bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche sono circostanze del reato e possono fondarsi anche su elementi non strettamente ricavabili dal fatto storico; il giudice può valorizzare elementi della personalità e del comportamento successivi al reato purché motivi concretamente giustifichino la diminuzione della pena
La condotta susseguente al reato rientra tra i criteri valutabili ai fini delle attenuanti generiche per valutare la capacità a delinquere; occorre però un nesso motivato che dimostri una reale rivisitazione critica del reo rispetto al fatto
sentenza Corte Costituzionale n. 183/2011
Ha dichiarato l'illegittimità della parte di art. 62 bis che non consentiva di valutare il comportamento successivo del recidivo; la pronuncia sostiene l'estensione della valutazione rieducativa anche a comportamenti successivi al reato
art. 131 bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) e D.Lgs. n. 150/2022
Le modifiche legislative valorizzano la condotta successiva al reato quale criterio per valutare la particolare tenuità; ciò contrasta l'idea che la condotta post factum sia sempre irrilevante
art. 23 cod. pen. (limiti edittali generali)
La pena non può eccedere i limiti edittali generali; se la determinazione della pena supera il massimo previsto la comminazione è illegale
art. 69 c.p., comma 3 (effetto di equivalenza tra aggravanti e attenuanti)
In caso di equivalenza tra aggravante e attenuante, si applica la regola di reciprocità che può condurre alla determinazione della pena entro i limiti posti dalla parte generale; nel caso dell'omicidio il massimo in tali condizioni è stato ritenuto 24 anni
Norma di reato richiamata per la fattispecie: la determinazione della pena deve rispettare il coordinamento con le disposizioni di parte generale
art. 129 bis cod. proc. pen. (giustizia riparativa)
La Corte osserva che programmi specifici di giustizia riparativa, se avviati, costituiscono indicatori significativi di riconsiderazione critica e possono essere considerati nella valutazione delle attenuanti
art. 616 cod. proc. pen. (spese per ricorso rigettato)
Applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente (Marco Bianchi) per il rigetto del suo ricorso
Massime di principio
- La condotta successiva al reato (anche la buona condotta in carcere, studi, percorsi personali) può essere presa in considerazione ai fini delle attenuanti generiche, ma il giudice deve motivare esplicitamente il nesso tra tali comportamenti e una reale rivisitazione critica rispetto al reato
- Il giudice non è vincolato a ricavare tutti gli elementi attenuanti esclusivamente dal fatto storico: elementi soggettivi e comportamentali ulteriori sono valutabili, ma la loro valutazione richiede motivazione specifica e non contraddittoria
- Se le attenuanti generiche sono ritenute equivalenti a un'aggravante (art. 69, comma 3), la pena determinata non può superare i limiti edittali generali previsti dalla legge (es.: per l'omicidio, con equivalenza, il massimo è stato ritenuto 24 anni)
- Una motivazione carente, contraddittoria o che non spiega il rapporto causale tra comportamento post-reato e riduzione della pena determina l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio
- Nel rigetto delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario esaminare e rifiutare in modo puntuale ogni elemento favorevole allegato dalla difesa, purché la motivazione sia congrua
- La mancata avvio o partecipazione a programmi specifici (es. giustizia riparativa) può essere considerata in negativo nella valutazione rieducativa, mentre la loro concreta attivazione costituisce un elemento apprezzabile
- Divergenze di trattamento tra più imputati non costituiscono automaticamente vizio se il giudice ha adeguatamente motivato le ragioni della diversa valutazione
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