Cassazione Penale, Ordinanza n. 01468/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, rilevando la mancanza di una specifica correlazione tra le censure e le ragioni poste a fondamento della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di fatti di coltivazione di sostanze stupefacenti. I motivi investivano sia l'affermazione di responsabilità, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato, quanto alla responsabilità, il chiaro contenuto delle intercettazioni, e, quanto al trattamento sanzionatorio, la professionalità con cui era stata condotta l'attività di coltivazione e i plurimi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la contestazione di un reato in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti, richiamata solo indirettamente dal riferimento all'attività di coltivazione; la norma non è però esplicitamente riportata nel testo fornito.
È evocato implicitamente il vizio di aspecificità/genericità dei motivi di ricorso per cassazione, quale causa di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a censure generiche o meramente assertive.
- Il vizio di aspecificità ricorre quando l'atto di impugnazione omette di indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e le critiche formulate dal ricorrente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla responsabilità e quella sul trattamento sanzionatorio devono misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, pena l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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