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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36673/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’11 marzo 2026 del Tribunale di Catania, che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per furto in abitazione, aggravato ai sensi degli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 1, n. 2, c.p. Ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica del fatto, dalla quale sarebbe derivato un trattamento sanzionatorio errato. La Corte ha ritenuto la censura non deducibile nei limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché la diversa qualificazione prospettata presentava margini di opinabilità e non integrava un errore manifesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica può essere dedotta in cassazione soltanto quando l’errore sia manifesto, ossia quando vi sia il rischio che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati; la censura è invece esclusa quando la diversa qualificazione è opinabile, come ritenuto nel caso concreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta il dispositivo conclusivo oltre alla formula introduttiva «Dichiara».

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

    La qualificazione giuridica del fatto può essere contestata in cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo in presenza di un errore manifesto; non è sufficiente che sia sostenibile una diversa qualificazione, se questa resta opinabile.

  • art. 444 c.p.p.

    Nicolosi Luca, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La disposizione è indicata quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta impugnata; il principio decisorio riguarda i limiti di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

  • art. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    Nicolosi Luca, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, commi 1 e 3, e 625 comma 1, n. 2 cod.pen.

    La norma individua, insieme all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., il reato oggetto della sentenza di patteggiamento; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Nicolosi Luca, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, commi 1 e 3, e 625 comma 1, n. 2 cod.pen.

    La disposizione è richiamata per identificare l’aggravante contestata nel reato oggetto del patteggiamento; la Corte non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se l’errore è manifesto, così da evitare che l’accordo sulla pena si traduca in un accordo sulla definizione del reato.
  • La censura sulla qualificazione giuridica non è deducibile quando la diversa qualificazione prospettata presenti margini di opinabilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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