Cassazione Penale, Sentenza n. 27810/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari (periculum in mora) nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" ex art. 240‑bis c.p.: la ricorrente deduce che il provvedimento genetico non motivava il pericolo che i beni potessero essere occultati, dispersi o alienati e che il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione assente, essendo la sua omissione vizio insanabile.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio secondo cui anche il sequestro finalizzato alla confisca allargata richiede motivazione, seppur concisa, sul periculum in mora; tuttavia nel caso di specie il decreto di sequestro conteneva una motivazione (anche se errata in diritto: il GIP aveva indicato sproporzione rispetto al reddito e mancata giustificazione della provenienza come esigenze cautelari, elementi che sono in realtà presupposti della confisca). Il Tribunale del riesame ha legittimamente esercitato i poteri di integrazione/ correzione (art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 c.p.p.) per confermare il sequestro per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato. La Corte distingue la situazione dall'ipotesi di totale mancanza di motivazione sul periculum, nella quale il riesame deve annullare. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata quale motivo di impugnazione per omessa/insufficiente motivazione; la Corte valuta la dedotta carenza motivazionale alla luce della giurisprudenza consolidata.
Disposizione sulla confisca cd. allargata; la Corte afferma che il sequestro finalizzato a detta confisca richiede motivazione sul periculum in mora, analogamente alla confisca ordinaria.
Richiesta di motivazione (comma 2) per i provvedimenti cautelari; la Corte interpreta il requisito in senso costituzionalmente orientato, richiedendo indicazione concisa delle ragioni prognostiche che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
Consente al tribunale del riesame di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso; la Corte ne riconosce l'applicabilità per emendare un errore di diritto nella motivazione, non per colmare una totale omissione.
Richiama la disciplina del riesame e i poteri del tribunale del riesame di confermare per ragioni diverse; la Corte utilizza tale norma per legittimare l'integrazione correttiva del Tribunale di Lecce.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico della ricorrente.
Giurisprudenza rilevata (Sez. 5, n. 44221/2022 "Poerio"; Sez. Un. n. 36959/2021 "Ellade"; Sez. 3, n. 3038/2023 ecc.)
Principi stabiliti: (i) anche il sequestro per confisca allargata richiede motivazione concisa sul periculum in mora; (ii) la motivazione deve esporre ragioni prognostiche (rischio di modifica, dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione); (iii) il tribunale del riesame non può integrare una motivazione totalmente mancante, ma può correggere/ confermare per ragioni diverse se esiste una motivazione presente, seppur erronea.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240‑bis c.p. richiede una motivazione, anche concisa, specifica in ordine al periculum in mora: bisogna indicare le ragioni prognostiche che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- È necessario distinguere tra i presupposti della confisca (es. sproporzione dei beni rispetto al reddito, mancata giustificazione della provenienza) e le esigenze cautelari (periculum in mora): la mera indicazione della confiscabilità non sostituisce la motivazione sul pericolo di dispersione/alienazione.
- Se il provvedimento genetico è del tutto privo di motivazione sul periculum in mora, il tribunale del riesame non può integrarla e deve annullare il decreto per radicale nullità; il provvedimento potrà poi essere riesaminato e eventualmente rinnovato dal giudice a quo.
- Se invece esiste una motivazione, anche se viziata in diritto, il tribunale del riesame può confermare il sequestro per ragioni diverse e/o correggere l'errore ai sensi degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7 c.p.p.
- In fase cautelare reale occorre un apprezzamento prognostico non solo sul fumus del reato ma anche sulla necessità ablatoria anticipata, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura.
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