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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01120/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto cassazione con due motivi. Primo motivo: mancata o insufficiente motivazione del riesame in ordine al sequestro delle somme di denaro rinvenute (euro 374.695,00 nell'autovettura e euro 31.805,00 nell'abitazione), sostenendo che il mero possesso di ingenti somme non giustifica il fumus del reato di ricettazione o di riciclaggio senza riscontri investigativi e che il decreto non avrebbe specificato la pertinenzialità delle somme né le esigenze probatorie concretamente perseguite. Secondo motivo: motivazione apparente con riguardo al sequestro dei dispositivi informatici, censurando il carattere meramente esplorativo del sequestro e la violazione del principio di proporzionalità e della riservatezza (anche ai sensi dell'art. 8 CEDU), con la doglianza che non sarebbe stata individuata una categoria di dati da estrarre e selezionare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che le somme di denaro contestate non erano oggetto del decreto di convalida impugnato (queste somme erano invece oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP con decreto dell'08/07/2025) e quindi la censura era diretta a statuizioni non contenute nel provvedimento impugnato, rendendo il motivo non consentito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il decreto di convalida riportava la finalità di estrapolare dati mediante copia forense e di selezionare i dati utili alle indagini, prevedendo altresì un termine ragionevole (sessanta giorni) per l'espletamento dell'incarico tecnico; ciò garantiva il rispetto del principio di proporzionalità e l'idoneità del sequestro probatorio dei dispositivi informatici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, a titolo di sanzione per la determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte ricorda che in tale nozione rientrano la mancanza o la motivazione apparentemente carente.

  • art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 253, comma 1 cod. proc. pen.

    Definisce la finalità del sequestro probatorio (cose necessarie per l'accertamento dei fatti); la Corte richiama che il trattenimento di copie forensi oltre il tempo ragionevolmente necessario eluderebbe tale limite.

  • art. 263, cod. proc. pen.

    Individua la procedura per ottenere la restituzione delle cose sottoposte a sequestro; la Corte segnala che l'interessato può avvalersene se il dispositivo o la copia non sono restituiti tempestivamente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme per ricorsi non ammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno.

  • art. 110 e art. 455 cod. pen. in relazione all'art. 453 cod. pen.

    art. 110, art. 455 cod. pen., in relazione all'art. 453 cod. pen.

    Riferimento normativo alla ipotesi contestata in primo grado (parte dei reati addebitati, qui riferiti alle banconote false); la Corte osserva che la convalida riguardava specifiche banconote false e non le somme complessive menzionate nel ricorso.

  • art. 8 CEDU

    art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della vita privata e della riservatezza; la Corte valuta il bilanciamento tra esigenza investigativa e tutela della riservatezza e ritiene rispettato il principio di proporzionalità nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio è ammissibile soltanto per violazione di legge: in particolare per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente, non per critica di merito o illogicità manifesta.
  • Quando si impugna la convalida di un sequestro, è essenziale verificare quali beni siano effettivamente oggetto del provvedimento impugnato: censurare provvedimenti diversi (ad es. sequestro preventivo disposto dal GIP) rende la censura non consentita.
  • Il mero possesso di ingenti somme di denaro non costituisce di per sé fumus necessario per ricettazione o riciclaggio; occorrono elementi concreti che colleghino le somme a una fattispecie di reato o che rendano ragionevole la pertinenzialità probatoria.
  • Il sequestro probatorio dei dispositivi informatici è legittimo se finalizzato all'estrazione di dati specifici o di categorie di dati previamente individuate e se accompagnato da misure che assicurino la proporzionalità (criteri di selezione, copia forense, termini ragionevoli per la restituzione).
  • È lecita la presa in carico del dispositivo quando non è possibile duplicare immediatamente i dati; in ogni caso l'autorità deve restituire il dispositivo o la copia forense non oltre il tempo strettamente necessario per selezionare i dati pertinenti, altrimenti l'interessato può chiedere la restituzione con gli strumenti previsti (anche art. 263 c.p.p.).
  • Nel valutare la legittimità del sequestro probatorio la Corte valuta l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non la fondatezza dell'accusa nel merito.

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