Cassazione Penale, Ordinanza n. 16986/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, giudicato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè per il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento. Il ricorso mirava, in sostanza, a censurare la decisione di patteggiamento sotto il profilo del controllo doveroso sull'assenza di cause ostative alla pronuncia di proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi di impugnazione alle sole ipotesi previste dalla norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a fondamento del capo di imputazione in materia di stupefacenti.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
prevede l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità o di proscioglimento; la Corte esclude che la sua mancata applicazione sia deducibile nel caso di specie con ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
restringe in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse da quelle espressamente previste.
art. 23 giugno 2017, n. 103
legge che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tale elenco.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, perché non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il motivo di ricorso contro il patteggiamento esula dai limiti legali di impugnazione, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso e applicare le conseguenze economiche previste, inclusa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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