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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35006/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per cinque episodi di usura consumati tra febbraio 2012 e marzo 2014. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando la valutazione di attendibilità delle persone offese e lamentando l'assenza di riscontri oggettivi. In particolare, la difesa ha sostenuto che i giudici di merito avessero trascurato alcuni elementi, tra cui il fatto che l'imputato si sarebbe rivolto a un avvocato civilista per recuperare il proprio credito, avrebbero valorizzato una registrazione non integra di una conversazione e non avrebbero correttamente valutato la natura usuraria degli interessi. La parte civile aveva eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, oltre a dedurne l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla parte civile, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine di 45 giorni decorreva dal 3 marzo 2025 e scadeva il 17 aprile 2025, giorno successivo a quello di proposizione dell'impugnazione. Nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze dell'imputato miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità, in assenza di manifeste contraddizioni o altri vizi della motivazione. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo coerente l'attendibilità delle dichiarazioni, valorizzando specifici riscontri, tra cui una scrittura privata sul prestito e due conversazioni telefoniche, oltre alle dichiarazioni di un altro teste. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Indica il reato oggetto di conferma di condanna: cinque episodi di usura consumati nel periodo indicato.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla attendibilità delle dichiarazioni non è ammissibile come violazione di legge quando mira in realtà a contestare la valutazione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La difesa ha formalmente dedotto violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma richiamata per la verifica della tempestività del ricorso, con termine di 45 giorni.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per individuare il dies a quo del termine per proporre ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto il profilo della credibilità dei testimoni o della persona offesa, salvo il riscontro di manifeste contraddizioni o di un vizio motivazionale rilevante.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non è di per sé ammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge, si contesti in realtà la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e si chieda una diversa lettura delle prove.
  • La credibilità della persona offesa è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è scrutinabile solo la coerenza logica e giuridica della motivazione che la sorregge.
  • Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando i motivi si risolvono nella riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Ai fini del termine per impugnare, il computo del termine processuale va effettuato tenendo conto della decorrenza effettiva del dies a quo e dello slittamento al giorno successivo quando la scadenza cada in giorno festivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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