Cassazione Penale, Ordinanza n. 15319/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che non vi fossero elementi probatori sufficienti per affermare che la condotta fosse stata commessa con violenza sulle cose o alle persone. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla nozione di privata dimora, sostenendo che la struttura in cui il fatto si era consumato, essendo un B&B, non potesse essere qualificata come tale. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento di una sanzione sostitutiva. Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che la revoca della misura cautelare della custodia in carcere fosse contraddittoria rispetto alla conferma della condanna pronunciata dallo stesso giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, osservando che la Corte d'appello aveva già motivato ampiamente sia sull'uso della violenza per accedere alla struttura e asportare i beni, sia sulla qualificazione della stanza del B&B come luogo di privata dimora. Il terzo motivo è stato qualificato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva spiegato gli indicatori comportamentali ostativi al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente giustificato il diniego della sanzione sostitutiva valorizzando le circostanze del reato e la violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare. Il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché le valutazioni sulla libertà personale e quelle sulla responsabilità penale seguono piani diversi e la revoca della misura cautelare per carenza di esigenze cautelari non è incompatibile con la conferma della condanna. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato contestato, confermato in appello e posto a base del ricorso.
richiamato quale aggravante oggetto del primo motivo, in relazione all'uso di violenza sulle cose o alle persone.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per escludere che la dedotta contraddittorietà tra decisione di cognizione e decisione cautelare integri vizio rilevante di motivazione.
implicato nel motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le effettive rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già superate dalla motivazione di merito.
- Ai fini della qualificazione del furto in abitazione, la stanza di una struttura ricettiva come un B&B può integrare il concetto di privata dimora quando ricorrano i presupposti valorizzati dalla giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.
- La censura sull'aggravante dell'uso di violenza sulle cose o sulle persone è inammissibile se la sentenza impugnata ha già dato motivazione specifica sull'impiego della violenza per l'accesso e l'asportazione dei beni.
- Il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito abbia dato conto con motivazione non illogica degli elementi ostativi alla prevalenza.
- La revoca di una misura cautelare per difetto di esigenze cautelari non è logicamente incompatibile con la conferma della condanna, perché il giudizio sulla libertà personale e quello sulla responsabilità penale sono autonomi e distinti.
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