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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10017/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/10/2024 con cui la Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale del 16/02/2016 (irrevocabile dal 14/05/2016) ai sensi dell'art. 168 cod. pen., sostenendo che nel quinquennio il condannato aveva commesso nuovi reati (tra cui tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale) poi giudicati con sentenza irrevocabile il 31/10/2023. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), nonché artt. 168 c.p., 666 e 671 c.p.p.), sostenendo che la revoca non poteva essere pronunciata con incidente di esecuzione ma doveva intervenire nel giudizio di cognizione e che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale solo se la precedente concessione non era documentalmente nota al momento della successiva condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nei casi di revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve procedere alla revoca a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti del giudice della cognizione. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione: non ha dimostrato che il giudice di primo grado fosse effettivamente a conoscenza della precedente concessione del beneficio o che la questione fosse stata devoluta in appello. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena in presenza di determinate cause (es. commissione di altro reato nel quinquennio). La Corte ha interpretato che, quando la revoca è di diritto ex art. 168, comma 1, il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarla anche se il giudice della cognizione non aveva documentale conoscenza del beneficio precedentemente concesso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di irrogare la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la somma di euro 3.000 è stata disposta in base a questa norma

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma sulle doglianze per la cassazione; il ricorrente aveva invocato violazioni previste da queste lettere, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza dell'onere di allegazione e per manifesta infondatezza

  • art. 666 c.p.p.

    Norma rilevante in tema di impugnazioni contro provvedimenti in materia di esecuzione; richiamata dal ricorrente nell'argomentazione procedurale ma non accolta dalla Corte per le ragioni esposte

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina alcune impugnazioni avverso provvedimenti in materia penale ed esecuzione; richiamata dal ricorrente nella contestazione procedurale

  • art. 635 c.p.

    Delitto per il quale era stata originariamente irrogata la pena sostituita con multa nel decreto penale del 16/02/2016; contestazione fattuale di partenza della vicenda

Massime di principio

  • Quando la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarla anche se il giudice della cognizione non aveva documentale conoscenza della precedente concessione del beneficio
  • Il ricorrente che contesta una revoca ex esecuzione deve allegare e provare che la precedente concessione del beneficio era effettivamente nota al giudice di cognizione e che tale questione sia stata espressamente o implicitamente valutata; l'assenza di tali allegazioni rende il ricorso vulnerabile e spesso inammissibile
  • La mancata indicazione o dimostrazione della documentazione probatoria che avrebbe impedito la revoca costituisce carenza sostanziale del ricorso per cassazione
  • La Corte può condannare l'interessato al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato

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