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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22658/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il reato a lui ascritto è divenuto procedibile a querela di parte e che nel fascicolo è presente soltanto una denuncia (denuncia/denunzia) non accompagnata da alcuna querela o istanza di punizione; pertanto l'azione penale sarebbe divenuta improcedibile per difetto della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: il controllo degli atti ha accertato che esisteva soltanto una denuncia senza la formale querela e la Procura presso il Tribunale di Pescara ha confermato l'assenza di querela sopravvenuta. La Corte ha esaminato la disciplina transitoria dell'art. 85 del d.lgs. 150/2022 (e le modifiche successive) e rilevato che il legislatore non ha previsto un meccanismo generale di sollecito/informazione della persona offesa né un obbligo stringente per il giudice o il PM di ricercare la querela, salvo specifici casi (es. misure cautelari personali in corso). Ne consegue che, in mancanza di querela, l'azione penale non può proseguire e la condanna è annullata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85

    Disciplina transitoria sulla riconfigurazione come procedibili a querela di taluni reati: stabilisce termine per la presentazione della querela decorrente dalla data di entrata in vigore per i fatti già noti alla persona offesa, regola la sorte delle misure cautelari personali in corso e non prevede, in generale, un obbligo esteso di ricerca o sollecito della querela da parte dell'autorità giudiziaria.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 99-bis

    Riferimento alla data di entrata in vigore del d.lgs. utile per determinare la decorrenza dei termini transitori (citato nel ragionamento sulla decorrenza del termine per la querela).

  • cod. proc. pen., art. 303

    Norma sui termini processuali cui si fa riferimento nel comma 2 dell'art. 85 per la sospensione dei termini durante il periodo di 20 giorni previsto per l'acquisizione della querela in ipotesi di misure cautelari.

  • cod. proc. pen., art. 346

    Richiamato dal comma 2-bis dell'art. 85: disciplina i provvedimenti relativi alla continuazione del processo in presenza di fatti modificativi della procedibilità, applicata nella pendenza del termine per l'acquisizione della querela.

  • cod. pen., artt. 609-bis, 612-bis, 612-ter

    Per questi delitti (reati contro la libertà sessuale e minacce persecutorie) l'art. 85, comma 2-ter, prevede la possibilità di proseguire d'ufficio quando siano connessi a reati che restano perseguibili d'ufficio; eccezioni alla regola generale di procedibilità a querela.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12 (richiamato per confronto)

    La disciplina precedente prevedeva obblighi più stringenti di informazione/ricerca della persona offesa e meccanismi transitori più attivi; la Corte osserva che tali norme non sono state riproposte e che la loro soppressione denota la diversa volontà del legislatore nel 2022.

  • legge n. 689/1981, art. 99 (richiamo normativo di modello)

    Citata come modello storico della previsione secondo cui il termine per la querela decorreva dalla data in cui la persona offesa veniva informata; utile a spiegare l'orientamento interpretativo preso dal legislatore precedente rispetto all'attuale disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Se, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il reato è divenuto procedibile a querela e negli atti esiste solo una denuncia senza querela, l'azione penale è in linea di principio improcedibile per difetto della condizione di procedibilità.
  • La disciplina transitoria dell'art. 85 d.lgs. 150/2022 non impone, salvo i casi specifici previsti (es. misure cautelari personali in corso), un obbligo generale a carico del giudice o del pubblico ministero di ricercare attivamente o informare la persona offesa circa il diritto di querela.
  • Quando la legge non prevede un chiaro meccanismo di sollecito/informazione, la Procura dovrebbe comunque integrare tempestivamente nel fascicolo eventuali querele sopravvenute; l'assenza di tale iniziativa può essere decisiva a favore dell'imputato.
  • In presenza di misure cautelari personali in corso, il comma 2 dell'art. 85 impone che l'autorità giudiziaria effettui ricerche della persona offesa e acquisisca la querela entro 20 giorni, altrimenti le misure perdono efficacia: controllo tempestivo necessario in tali ipotesi.
  • Per reati specifici espressamente richiamati (es. artt. 609-bis, 612-bis, 612-ter c.p.) vigono regole connesse che possono consentire la prosecuzione d'ufficio se sussistono connessioni con altri reati perseguibili d'ufficio: verificare sempre la presenza di reati connessi.
  • In situazioni analoghe è buona prassi per la difesa sollevare tempestivamente la questione di non procedibilità per difetto di querela e per il giudice verificare negli atti e con la Procura l'eventuale sopravvenienza di querela prima di pronunciarsi definitivamente.

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