Cassazione Penale, Sentenza n. 34378/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: contestata la condanna per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) con plurimi motivi tra cui: nullità per mancata rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice; mancata assunzione di prove decisive (identificazione dell'addetta al centralino e di tecnici intervenuti); vizio di motivazione per non avere considerato la causa di forza maggiore (urgente assistenza al padre) e per non aver rispettato il canone del dubbio ragionevole; violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il motivo sulla nullità per mutamento del giudice, in quanto mancavano allegazioni specifiche e non emergeva la violazione denunciata (gli atti preservavano l'efficacia delle ammissioni non revocate e risultò istruttoria dibattimentale). Il motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva è inammissibile perché la difesa non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria in appello e il ricorso si addentrava in una rivalutazione del merito probatorio. La causa di forza maggiore non era stata adeguatamente allegata e provata. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato (consapevolezza del rischio di turbamento/interruzione) e sull'insussistenza della tenuità ai sensi dell'art. 131-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 340 cod. pen. (interruzione di pubblico servizio)
La Corte ha ritenuto configurabile il reato quando l'assenza del tecnico ha determinato un'apprezzabile alterazione del funzionamento del servizio ospedaliero; non è richiesta l'urgenza ma la consapevolezza del rischio dell'evento (dolo eventuale).
Dispositivo che regola la rinnovazione del dibattimento: la Corte ha richiamato che le nullità assolute per violazione di tale norma sono insanabili, ma ha ribadito che i provvedimenti adottati dal giudice precedente conservano efficacia se non revocati o modificati.
Principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute: la Corte ha richiamato il principio, ma ha osservato che il ricorrente non ha indicato circostanze concrete che dimostrassero la nullità invocata.
artt. 492, 493, 495, 496 cod. proc. pen.
Norme sul rito dibattimentale e ammissione delle prove: la Corte ha precisato che non sempre è necessaria la formale rinnovazione di provvedimenti già adottati dal giudice precedente se non modificati.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla mancata assunzione di prove richieste: la Corte ha rilevato che la mancata prova non può essere impugnata in cassazione se non è stata richiesto e motivata il rinnovo in appello.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del motivo di merito in cassazione relativo alla motivazione: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione alternativa proposta fosse mera ipotesi non inconfutabile, quindi non idonea a dimostrare manifesta illogicità della motivazione.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Canone del 'oltre ogni ragionevole dubbio' in tema di valutazione della prova: la Corte ha richiamato che il dubbio deve poggiare su elementi concreti e non su mere congetture.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso la tenuità, avendo considerato il contesto (sanità) e l'effetto pregiudizievole per la struttura e per i pazienti.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente dichiarato inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una presunta nullità derivante dal mutamento del giudice è necessario allegare circostanze specifiche e dimostrare in che modo i provvedimenti del giudice precedente non siano efficaci o siano stati modificati; non basta l'enunciazione generica del principio.
- Le richieste istruttorie non assunte in primo grado devono essere tempestivamente e specificamente riproposte in appello se si vuole che la mancata assunzione possa costituire motivo di doglianza in cassazione.
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del merito probatorio salvo che non si dimostri una manifesta illogicità, contraddittorietà o insanabile insufficienza della motivazione (non bastano ipotesi alternative plausibili).
- La causa di forza maggiore o l'esimente devono essere specificamente allegati e provati già in sede d'appello; la loro mera evocazione priva di dettagli non è idonea a incidere sull'imputazione o sul dolo.
- Per ottenere l'applicazione della non punibilità per tenuità (art. 131-bis) occorre dimostrare che il fatto è esiguo nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e che il danno o il pericolo sociale è trascurabile rispetto ai parametri normativi; il giudice valuta il contesto e le conseguenze pratiche.
- Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione ai profili di ammissibilità (specificità dei motivi, limiti alla revisione del merito) per evitare la condanna alle spese e sanzioni economiche.
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