Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua querela di falso. La querela era stata proposta nell'ambito di un giudizio in cui egli aveva contestato alcune delibere condominiali e aveva anche proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio, deducendo di non avere sottoscritto le ricevute di ritorno relative alla comunicazione delle delibere impugnate. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: con i primi due si lamentava, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione delle ordinarie prassi di grafologia forense e la nullità della sentenza o del procedimento per la mancata osservanza di tali prescrizioni; con il terzo si denunciava un vizio motivazionale in termini non più consentiti ratione temporis e, in sostanza, si chiedeva una rivalutazione delle prove; con il quarto si censurava il supposto travisamento del ruolo processuale del procuratore generale, sostenendo che la sua richiesta di rigetto dell'appello avrebbe dovuto essere "epurata" perché il pubblico ministero avrebbe solo funzione accusatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché ancorati a presunte prassi di grafologia forense, non specificate e comunque impropriamente elevate a parametro di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, senza il necessario requisito di specificità del motivo di ricorso. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché formulato secondo un vizio motivazionale non applicabile alla fattispecie e perché mirava, in realtà, a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo osservando che il pubblico ministero, quando interviene in un processo, può formulare richieste al giudice al pari della parte privata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure di violazione o falsa applicazione di legge richiedono un motivo specifico e non possono essere costruite richiamando mere prassi tecniche non identificate come regole giuridiche.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità dei motivi; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato dovuto per il ricorso costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge deve essere sorretta da censure specifiche e riferite a norme giuridiche, non a generiche prassi tecniche o forensi non meglio individuate.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o un riesame del merito della controversia.
- Il vizio di motivazione deve essere dedotto nei limiti e con le forme consentite dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis; formulazioni non più attuali sono inammissibili.
- Il pubblico ministero che interviene in un processo può formulare richieste al giudice, e tale attività non è di per sé inconciliabile con il suo ruolo processuale.
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