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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11403/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dalla manifesta infondatezza del primo motivo e dalla genericità, nonché dalla natura fattuale, del secondo motivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità, sostenendo dunque che il reato non fosse perseguibile. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione nella parte in cui lo individuava come autore del fatto, lamentando l'assenza di adeguata giustificazione del giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., relativa a cose destinate a pubblico servizio, comporta la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p.; ha ritenuto il secondo motivo generico e indeterminato, oltre che sostanzialmente di merito, perché non indicava specificamente gli elementi di fatto posti a base della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, c.p.

    aggravante relativa alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio

    il riconoscimento di tale aggravante rileva ai fini della procedibilità d'ufficio del furto

  • art. 624 c.p.

    in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, il furto è procedibile d'ufficio

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve contenere indicazione specifica delle ragioni di doglianza; in difetto è generico e inammissibile

Massime di principio

  • Nel furto, la contestazione dell'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio comporta la procedibilità d'ufficio del reato, con conseguente infondatezza della doglianza fondata sulla mancanza della condizione di procedibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una critica assertiva alla motivazione della sentenza impugnata, occorrendo indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
  • La presenza di una motivazione logicamente coerente e la mancanza di specificità del motivo impediscono al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto, conducendo alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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