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Sentenza

Sentenza n. 1250/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa emanazione delle misure cautelari idonee, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 2/10/2025, con il quale è stato assegnato un insufficiente monte ore – pari a 18 ore – di sostegno in favore del minore; d’ogni altro atto preordinato, preliminare o consequenziale anche se non ancora conosciuto e/o comunicato; e per la declaratoria del diritto del minore all'assegnazione di un docente di sostegno per un monte ore idoneo all'integrale copertura settimanale, pari a 30 (trenta) ore; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.10.2025: del verbale del GLO e del correlativo PEI di ottobre 2025 depositati da controparte il 23/10/2025, in quanto lesivi nella parte in cui non riconoscono il sostegno scolastico in favore del minore per tutto l'orario settimanale in rapporto 1:1; della nota avente carattere di provvedimento denominata "rapporto informativo" di data ignota e priva di n. prot., depositata in giudizio da controparte il 23/10/2025, con cui il Dirigente Scolastico ha assegnato al minore solo 18 ore di sostegno in favore del minore; di ogni altro atto connesso, preordinato o comunque consequenziale anche se ancora non comunicato e/o conosciuto; e per la declaratoria del diritto della ricorrente di vedere assegnato, al minore, un insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario scolastico settimanale pari a 30 ore (trenta).

Giustizia amministrativa202505028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, nonché verbale del GLO e PEI dell'ottobre 2025 nella parte in cui non prevedono la copertura integrale dell'orario scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato assegnato al minore un monte di 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo il riconoscimento di 30 ore, pari all'intero orario scolastico settimanale. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale del GLO, il PEI dell'ottobre 2025 e il rapporto informativo del dirigente scolastico, nella parte in cui non riconoscevano il sostegno con rapporto 1:1 per tutta la durata della frequenza scolastica. Sono stati dedotti, in particolare, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe considerato la diagnosi funzionale attestante il disturbo dello spettro autistico e la disabilità grave, la prescrizione del sostegno in deroga, la verifica finale del PEI dell'anno precedente, che indicava la necessità della copertura totale delle ore scolastiche, nonché l'evoluzione e le esigenze individuali del minore. L'assegnazione sarebbe stata fondata su criteri astratti e standardizzati, collegati alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa, anziché sul concreto fabbisogno educativo e assistenziale dell'alunno.

La decisione

Il TAR ha confermato i decreti cautelari monocratici già adottati e ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando sia il provvedimento di assegnazione delle 18 ore sia il verbale del GLO e il PEI dell'ottobre 2025 nella parte lesiva. Il Collegio ha ritenuto che la diagnosi funzionale dell'ASL, relativa alla disabilità grave e alla necessità del sostegno in deroga, e la verifica finale del PEI 2024/2025, che prescriveva la copertura totale delle ore scolastiche, imponessero una valutazione individualizzata del fabbisogno. L'amministrazione non aveva esternato un'istruttoria e una motivazione congruenti con la specifica situazione del minore, adottando una valutazione stereotipata e non calibrata sull'osservazione evolutiva dell'alunno. Il giudice ha affermato che, nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno può giungere sino alla copertura integrale del tempo scuola e che esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono prevalere sul diritto all'istruzione e all'inclusione. L'amministrazione è stata onerata di riesercitare la funzione entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, conformandosi ai principi indicati e assegnando al minore 30 ore di sostegno. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese e compensi di lite.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    misura cautelare monocratica

    Ha costituito la base processuale per l'adozione dei decreti cautelari monocratici poi confermati dal Collegio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 29 c.p.a.

    Ha fondato l'azione di annullamento dei provvedimenti lesivi del diritto al sostegno scolastico.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    situazione di handicap grave

    La condizione di gravità del minore è stata valorizzata ai fini della determinazione del fabbisogno di sostegno e della possibile copertura integrale del tempo scuola.

  • art. 2 Cost.

    spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore

    Il diritto all'inclusione scolastica è stato collegato alla funzione della scuola quale luogo essenziale per lo sviluppo della personalità del minore.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve effettuare una valutazione individualizzata e concreta del fabbisogno, considerando la diagnosi funzionale, la documentazione sanitaria, il PEI, l'osservazione evolutiva dell'alunno e l'effettivo orario di frequenza.
  • Il provvedimento che assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario è illegittimo se fondato su criteri astratti o standardizzati, riferiti alle esigenze organizzative della scuola o al contenimento della spesa, senza una motivazione e un'istruttoria calibrate sulla specifica condizione dell'alunno.
  • In presenza di disabilità grave e di una documentata necessità di sostegno in deroga, il sostegno scolastico può essere riconosciuto sino alla copertura integrale del tempo scuola, quando tale misura risulti necessaria per garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione.
  • Il PEI costituisce l'atto collegiale e specialistico destinato a determinare il fabbisogno di sostegno; qualora sia illegittimo perché non considera adeguatamente la situazione individuale dell'alunno, l'amministrazione deve rinnovarlo e riassegnare le ore conformandosi all'effetto conformativo della sentenza entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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