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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44128/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giordano ha impugnato la conferma della condanna per due violazioni del foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. 6/9/2011, n. 159) per essere stato sorpreso nell'area di servizio Somaglia Ovest il 02.02.2018 e il 22.02.2018. Le censure principali riguardano: 1) vizio nell'instaurazione del contraddittorio per presunta errata notificazione del decreto di giudizio immediato mentre era sottoposto agli arresti domiciliari (presunto legittimo impedimento); 2) contestazione della valutazione della prova e della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; 3) impugnazione della legittimità e dell'adeguatezza del provvedimento amministrativo del Questore (foglio di via) e della valutazione della pericolosità; 4) mancato riconoscimento o insufficiente applicazione delle circostanze attenuanti generiche e questioni in tema di cumulazione/continuazione delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile e ha confermato l'esito dei giudici di merito: le condanne per le due violazioni del foglio di via sono state ritenute regolari e motivate, la notifica del decreto di giudizio immediato è stata ritenuta valida poiché dagli atti non risultava lo status detentionis di Giordano al momento della notificazione; la Corte ha inoltre ritenuto che la valutazione della pericolosità compiuta dal Questore fosse sorretta da elementi concreti e che il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo è limitato a profili di legittimità e non a una rivalutazione in termini di merito. Sono state respinte le doglianze sulle prove, sulla motivazione e sulle censure sanzionatorie; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione ex art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    La violazione dell'ordine di allontanamento/foglio di via costituisce contravvenzione ai sensi dell'art. 76 c.3; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le due condotte accertate.

  • codice di procedura penale

    art. 156, comma 4; artt. 192 e ss.; art. 616

    Art. 156 c.4: la notificazione alla persona detenuta per altra causa deve avvenire nel luogo di detenzione solo se tale stato risulta dagli atti; la Corte ha confermato che, in assenza di annotazione dello status, la notificazione ordinaria è valida. Artt. 192 e ss.: limiti al sindacato di legittimità in Cassazione sulla valutazione della prova. Art. 616: possibilità di condannare il ricorrente per inammissibilità dolosa o colposa del ricorso.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito

    Consente la requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui il PM ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

  • codice penale

    art. 62-bis; art. 65; art. 73; art. 81

    Art. 62-bis (circostanze attenuanti comuni) e art. 65 (limiti di applicazione/percentuali): i giudici di merito avevano già riconosciuto attenuanti e quantificato la pena; art.73 (cumulo materiale): applicato per sommare le pene per le due contravvenzioni; art.81 (criteri di determinazione della pena e continuazione): censura sulla continuazione risultata infondata perché non applicata.

  • d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 / d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 16 d.l. 30/12/2021 n. 228; art. 94 comma 2 d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Richiami normativi relativi alle successive modifiche/integrazioni procedurali menzionate nella requisitoria; usati per inquadrare la disciplina procedurale applicabile alla requisitoria scritta.

Massime di principio

  • La notificazione ad un imputato che è detenuto per altra causa deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti: in assenza di tale annotazione, la notificazione ordinaria al domicilio eletto è valida; spetta all'imputato o al suo difensore comunicare tempestivamente lo status al giudice per ottenere la notifica speciale.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione di merito dei fatti e delle prove adottata dai giudici di merito; i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili o infondati se non pongono questioni di diritto specifiche.
  • Il sindacato sul provvedimento amministrativo (es. foglio di via del Questore) è limitato alla verifica di legittimità: il giudice penale non può sostituirsi all'amministrazione nel valutare la pericolosità se la motivazione amministrativa è sorretta da elementi concreti e logici.
  • Le eccezioni procedurali (es. vizio di notificazione, legittimo impedimento) devono essere sollevate con specificità e tempestività nel corso del processo; deduzioni generiche o tardive rischiano di essere inammissibili.
  • Sul piano sanzionatorio, se le attenuanti sono state già riconosciute in primo grado, la richiesta di maggior favore in appello deve essere specificamente motivata; altrimenti il motivo è destinato all'inammissibilità o alla genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso l'addebito delle spese processuali e può dar luogo a sanzioni ex art. 616 c.p.p. se emerge colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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