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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11358/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del riesame per presunta erronea applicazione del diritto sostanziale e processuale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari rispetto all'accusa di associazione di tipo 'ndranghetista e reati connessi. Si è censurata la valutazione dei gravi indizi a carico di Greco, ritenuti fondati su dichiarazioni di collaboratori (Zaffonte e Montemurri) giudicate rispettivamente generiche o prive di riscontri; si è contestata l'identificazione dell'imputato in rapporto a captazioni e al tracciamento GPS di un veicolo non intestato a lui, nonché la ricostruzione di presunte condotte di mandante in episodi di usura/estorsione. Si ha inoltre rilevato l'assenza di continuità temporale delle sue condotte (scomparsa dalle intercettazioni a fine 2018), e l'assenza del requisito di attualità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza di gravi indizi di partecipazione di Greco all'associazione 'ndranghetista, anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori ritenute autonome e corroborate da intercettazioni. Ha ritenuto irrilevante il cosiddetto "tempo silente" alla luce della giurisprudenza sulle mafie storiche e della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., non essendo dimostrata la rottura del vincolo associativo. Di conseguenza è stato disposto il permanere della misura cautelare (custodia) nei confronti del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Nella motivazione è stato qualificato il sodalizio come associazione di tipo 'ndranghetista e si è ritenuta la partecipazione del ricorrente sulla base di gravi indizi costituiti da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la giurisprudenza che, in tema di "mafie storiche", ammette che il tempo silente non escluda l'attualità delle esigenze cautelari in assenza di elementi che dimostrino la cessazione del vincolo associativo; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione relativa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare (valutazione documentale senza udienza pubblica).

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022 n.15

    Ulteriore riferimento normativo che regola la trattazione in forma cartolare del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e all'irrogazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (notifiche/adempimenti formali).

Massime di principio

  • In procedimenti per associazioni mafiose riconosciute come "storiche", un periodo di "silenzio" investigativo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: è necessario dimostrare la cessazione del vincolo associativo per superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi se risultano indipendenti, coerenti tra loro e, soprattutto, se sono corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, comportamenti riconducibili al sodalizio).
  • Captazioni telefoniche e tracciamenti GPS possono rafforzare l'impianto indiziario ma, da soli, richiedono un'adeguata correlazione con elementi che identifichino in modo affidabile la presenza e l'azione dell'indagato; la valutazione è però complessiva e non meramente sommatoria di singoli elementi.
  • La gravità indiziaria per la custodia cautelare si valuta con riferimento al contesto complessivo: anche presenze sporadiche possono essere sintomatiche di partecipazione se inserite in una rete di rapporti e in comportamenti che dimostrino funzionalità al sodalizio.
  • La procedura "in forma cartolare" non preclude un esame rigoroso della motivazione: il giudice deve comunque rispondere alle censure rilevanti della difesa e motivare la ritenuta attendibilità delle fonti probatorie.
  • Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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