Ordinanza n. 2328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Sardegna, Sez. II, n. 100 del 23 aprile 2026 (non notificata), con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso per l'annullamento del provvedimento interdittivo del Comune di Cagliari, relativo alla dichiarazione unica autocertificativa (DUA) presentata da Finsole s.r.l. il 14 ottobre 2025, notificato alla ricorrente in data 3 febbraio 2026, e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 di cui alla nota prot. 360635 del 17 dicembre 2025, nonché per l'accertamento dell'intervenuto consolidamento del titolo abilitativo formatosi con la DUA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, n. 100 del 23 aprile 2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento interdittivo del Comune relativo alla DUA presentata il 14 ottobre 2025, nonché contro il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio di annullamento del provvedimento interdittivo adottato dal Comune di Cagliari in relazione alla dichiarazione unica autocertificativa presentata il 14 ottobre 2025. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e la pretesa dell'amministrazione di impedire il consolidamento del titolo abilitativo formatosi con la DUA. Il Consiglio di Stato ha rilevato, senza definire nel merito le censure, la necessità di approfondire nella fase di merito le questioni controverse, in particolare la tempestività dell'esercizio del potere comunale rispetto all'eventuale consolidamento della DUA.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto non mediante la sospensione immediata del provvedimento impugnato, ma ai soli fini della sollecita fissazione, da parte del TAR, dell'udienza pubblica per la discussione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere efficacemente salvaguardata attraverso una rapida definizione del giudizio, considerata la necessità di un esame approfondito delle questioni controverse e, in particolare, della tempestività del potere esercitato dal Comune rispetto all'eventuale consolidamento del titolo abilitativo derivante dalla DUA. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
Consente, in luogo o in funzione della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza per la discussione del merito quando tale misura è idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare.
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato dalla società; l'ordinanza non ne definisce nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'esigenza di tutela può essere soddisfatta, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza necessità di disporre la sospensione immediata dell'atto impugnato.
- Quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, la tempestiva definizione del merito può costituire una misura cautelare adeguata, purché idonea a salvaguardare concretamente la posizione dedotta in giudizio.
- La questione relativa alla tempestività dell'esercizio del potere amministrativo rispetto al possibile consolidamento di un titolo abilitativo può essere riservata all'approfondimento della fase di merito quando non sia definibile con sufficiente certezza nella sede cautelare.
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