Cassazione Penale, Sentenza n. 12512/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 476, comma 2, e 482 c.p. e vizio di motivazione: si sosteneva che il certificato medico fosse un falso "grossolano" evidente per errori di digitazione, divergenze nel ductus della firma e che la falsità fosse stata immediatamente rilevabile anche perché l'ASP disponeva di altro certificato autentico attestante la non idoneità; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione: si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per la confessione e la personalità dell'imputato; 3) violazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e difetto di motivazione: si sosteneva che l'estinzione del reato conseguente al patteggiamento non osti alla concessione della sospensione condizionale della pena per altro reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: il certificato non era un falso grossolano perché, considerata la veste grafica complessiva (intestazione corretta, logo riprodotto, timbro e firma, corrispondenza dell'apparato del certificato), era idoneo ad ingannare (valutazione ex ante); gli errori ortografici non escludevano tale idoneità; la scoperta del falso è avvenuta solo per la ricezione del certificato autentico, fatto che rafforza la valutazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha motivatamente ritenuto ostativa la gravità della condotta concreta (falsificazione finalizzata al rilascio del porto d'armi a soggetto inidoneo) e ha correttamente esercitato la discrezionalità nel rifiutare le attenuanti senza necessità di analizzare tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. infine, riguardo all'art. 445 c.p.p., la Corte ha affermato che l'estinzione degli effetti penali prevista dal comma 2 non elimina sempre ogni effetto ai fini della concessione della sospensione condizionale: se al patteggiamento è seguita l'applicazione di pena detentiva, tale precedente è valutabile ai fini della sospensione condizionale (diverso il caso di applicazione di sola pena pecuniaria o sanzione sostitutiva). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata in relazione al falso materiale: la Corte ha valutato la nozione di falso "grossolano" confrontandola con l'idoneità del documento ad ingannare; la norma è applicata con riferimento al criterio 'ictu oculi' e alla valutazione ex ante dell'attitudine all'inganno.
Norma relativa al falso ideologico o materiale in documento privato richiamata per affermare la punibilità del fatto quando il documento sia idoneo a trarre in inganno; confermata la rilevanza della apparenza complessiva del documento.
Richiamata nella doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti speciali; la Corte ha ricordato che le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica quando riconosciute e che la loro esclusione è legittima se emerge un fattore ostativo (qui: la gravità della condotta).
Norma sui criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che il giudice può valorizzare il parametro che ritiene prevalente e che l'esercizio della discrezionalità richiede motivazione adeguata, ma non l'analisi esaustiva di tutti i parametri.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sull'estinzione del reato per decorso del termine dopo patteggiamento: la Corte ha chiarito che l'estinzione produce 'ogni effetto penale' ma è interpretata limitatamente rispetto alla sospensione condizionale; se la pena applicata nel patteggiamento è detentiva, tale fatto deve essere valutato come precedente ai fini dell'eventuale diniego della sospensione condizionale; se invece fu applicata solo una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva, l'applicazione non osterebbe alla concessione della sospensione.
Richiamato in relazione ai criteri per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha richiamato la necessità di valutare la prognosi e la personalità del condannato anche alla luce di precedenti applicazioni di pena.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Collegata all'iter per la sospensione condizionale; richiamata per affermare che la sentenza di applicazione della pena (anche se poi estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.) può costituire precedente rilevabile se era stata applicata pena detentiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti di enunciazione dei motivi per il ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto formato nei limiti necessari per la motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)
art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020
Norma procedurale relativa al deposito di requisitoria e alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; applicata per la trattazione scritta del procedimento.
Massime di principio
- Per il reato di falso documentale conta l'idoneità del documento ad ingannare valutata ex ante: un errore ortografico o piccole incongruenze non escludono la rilevanza penale se l'apparato grafico e formale rende il documento complessivamente verosimile.
- Il falso 'grossolano' si verifica solo quando la falsificazione è ictu oculi riconoscibile da chiunque; la prova del carattere grossolano grava su chi lo sostiene.
- Le circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice: il loro riconoscimento richiede motivazione specifica solo quando il giudice ritiene di applicarle; l'esclusione è legittima se emerge un fattore ostativo significativo (es. gravità e finalità della condotta).
- L'estinzione del reato per patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, non cancella sempre ogni effetto ai fini di successivi benefici (come la sospensione condizionale): se al patteggiamento è seguita l'applicazione di pena detentiva, quella vicenda può essere valutata come precedente che osti alla concessione di una nuova sospensione; se fu applicata solo una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva, l'effetto estintivo è più ampio e non osta alla sospensione.
- La valutazione sulla recidiva, pericolosità o anteriori condotte applicate con patteggiamento è pertinente nella prognosi per benefici penitenziari e deve essere considerata dal giudice anche se il reato relativo è poi estinto per decorso dei termini, quando la pena applicata era detentiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12344/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12349/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →