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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8890/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (cartella n. 034-2007-0028647489-000) per IRPEF anni 1999 (€ 71.443,42) e 2000 (€ 25.966,29). La pretesa relativa al 2000 è cessata per sgravio; la controversia riguarda principalmente il 1999, per il quale il ricorrente contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile la censura circa l'omesso litisconsorzio con il concessionario per la riscossione (rilevando che l'affermazione della CTR in tal senso era un mero obiter dictum). Secondo motivo: in parte inammissibile (perché non indica fatti storico-naturalistici la cui omissione sarebbe decisiva) e in parte infondato; la CTR aveva valutato e ritenuto provata la notifica dell'atto presupposto sulla base di sentenze prodotte in appello e tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e dichiarato tenuto al pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamata in relazione alla questione del litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che, anche concedendo che la CTR abbia detto che il concessionario fosse parte necessaria, si è trattato di un mero obiter dictum e non della ratio decidendi, perciò non ha inciso sull'esito.

  • art. 102 c.p.c.

    Citate in relazione alla disciplina del contraddittorio e dell'integrazione della compagine processuale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non fondava la decisione della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Richiamato come possibile motivo di cassazione (violazione di norme processuali); la Corte lo ha escluso rispetto alla prima censura ritenendola inammissibile o mera considerazione non decisiva.

  • artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992

    Art. 58 (nel testo ratione temporis) consente la produzione in appello di documenti nuovi; la Corte ha ritenuto ammissibile che in appello siano state prodotte sentenze di altro giudizio e che la CTR abbia potuto desumerne la prova della notificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4) e 5) c.p.c.

    Richiamati nelle censure relative all'omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha dichiarato inammissibile la parte che non indicava un fatto storico-naturalistico specifico (n.5) e ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della notificazione (limiti del sindacato di legittimità sui fatti).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la censura in cassazione riguarda omissione di parti nel giudizio, occorre distinguere tra affermazioni meramente obiter dicta e la ratio decidendi: solo quest'ultima può essere rilevante per il giudizio di legittimità.
  • Le decisioni di merito che compiono accertamenti di fatto sulla prova della notificazione sono, in linea di principio, insindacabili in sede di cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità; dunque chi impugna in cassazione deve indicare errori di diritto o di motivazione e non limitarsi a riproporre contestazioni sul fatto.
  • La produzione in appello di documenti o pronunce di altro giudizio è ammessa nell'ambito dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis) e può essere valutata dal giudice d'appello ai fini probatori.
  • Le censure in cassazione devono specificare fatti storico-naturalistici omessi o erroneamente valutati per essere ammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5: formule generiche o mancanza di specificità determinano l'inammissibilità.
  • Chi perde in Cassazione può essere condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato; è quindi importante valutare costi e probabilità di successo prima di ricorrere.

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