Cassazione Penale, Sentenza n. 29145/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione delle quote sociali e dei beni di Ervin Immobiliare s.r.l., Ervingroup s.r.l. e Erpool s.r.l., formalmente intestati ad Abruzzese ma ritenuti riconducibili a Ponnilio Vincenzo. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) vizio procedurale per aver emesso l'ordinanza dopo averlo comunque citato a udienza, sostenendo che la citazione avrebbe dovuto trasformare la fase in dibattimentale; 2) illegittimità della valutazione secondo cui il terzo non può contestare la pericolosità sociale del proposto e può solo dimostrare la titolarità effettiva dei beni; 3) carenza motivazionale rispetto alla presunta insufficienza delle sentenze di assoluzione nei procedimenti a fondamento della pericolosità; 4) vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come "nuova" della consulenza tecnica di parte (dott. Di Nucci).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo nel complesso infondato e, in parte, inammissibile. Sul punto procedurale ha rilevato che l'interessato era effettivamente presente all'udienza del 22/09/2022, quindi non vi fu ordinanza emessa senza contraddittorio. Ha poi chiarito che la revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 è un rimedio speciale di revisione che si sviluppa in due fasi (preliminare di ammissibilità e dibattimentale) e che la Corte d'appello può dichiararne l'inammissibilità anche dopo la citazione se manca il requisito della novità o dell'idoneità delle prove sopravvenute. Quanto alla posizione del terzo, la Corte ha affermato che il terzo può dedurre nuove prove anche sulla insussistenza della pericolosità sociale, ma per ottenere la restituzione deve comunque dimostrare di essere l'effettivo proprietario dei beni confiscati. Infine la Corte ha ritenuto generico il censore circa la natura "nuova" della consulenza prodotta e ha richiamato i principi delle Sezioni unite sulla nozione di prova nuova; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La revocazione della confisca e' un rimedio speciale di revisione che disciplina la revocazione ex tunc delle misure di prevenzione patrimoniale; va interpretata in modo sistematico e si articola in una fase preliminare di ammissibilita' e in una fase dibattimentale sul merito delle "nuove prove".
Regola lo svolgimento del giudizio di revisione nelle forme del dibattimento; la Corte ha richiamato la distinzione tra fase di valutazione preliminare e fase dibattimentale.
art. 634 cod. proc. pen. e artt. 630-641 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria di inammissibilita' e l'iter della revisione; anche dopo l'instaurazione del giudizio la declaratoria di inammissibilita' puo' essere resa con sentenza se non sussistono vizi procedurali.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Pisco, Pisano, Lo Duca)
Principi consolidati: la revisione/ revocazione si articola in due fasi (valutazione de plano di ammissibilita' e successivo dibattimento); la prova "nuova" rilevante e' quella sopravvenuta dopo la decisione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; la Corte può dichiarare inammissibile la richiesta se le prove mancano di novita' o di idoneita'.
Massime di principio
- La revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 e' un rimedio speciale assimilabile alla revisione e si svolge in due fasi: valutazione preliminare di ammissibilita' e dibattimento; la declaratoria di inammissibilita' puo' essere emessa anche dopo la citazione se mancano elementi nuovi o idonei.
- Il terzo formalmente intestatario dei beni puo' proporre la revocazione e allegare elementi sulla insussistenza della pericolosita' sociale del proposto, ma per ottenere la restituzione deve dimostrare l'effettiva titolarita' dei beni confiscati.
- Perche' una prova sia rilevante ai fini della revocazione deve essere "nuova": cioe' formata dopo la decisione definitiva o preesistente ma scoperta in modo incolpevole dopo la decisione; prove deducibili ma non dedotte nel procedimento originario non sono ammissibili salvo forza maggiore.
- La qualifica formale del provvedimento (ordinanza vs sentenza) non e' decisiva se il provvedimento contiene i requisiti essenziali della sentenza e non vi sono vizi procedurali che ne compromettano la validita'.
- La mera riproduzione di consulenze o elementi gia esaminati nel procedimento principale non soddisfa il requisito della novita' necessario per la revocazione.
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