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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47152/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava che il riesame si fosse limitato ad appellarsi al quadro indiziario dell'ordinanza genetica (novembre 2021) senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore, il quale, alla luce di elementi sopravvenuti emersi nel dibattimento, aveva revocato la misura ritenendo venute meno le esigenze cautelari (tra cui: struttura monocefala del sodalizio, risalenza degli ultimi fatti al 2019, ruolo limitato dell'indagato, lunga detenzione degli altri soggetti, assenza di elementi di reiterazione). Il ricorrente denunciava inoltre che il riesame aveva assunto apoditticamente la permanenza delle esigenze sulla base del cosiddetto "giudicato cautelare" e di elementi non provati (es. finalità illecita di cessioni di macchinette).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del riesame nella parte in cui non ha dato specifiche ragioni per ritenere perduranti le esigenze cautelari nonostante gli elementi sopravvenuti emersi nel dibattimento (come valutati dal Tribunale di Nocera Inferiore). Ha inoltre precisato che il "giudicato cautelare" ha portata limitata e non impedisce un nuovo esame in presenza di mutamenti della situazione processuale; ha censurato l'uso speculativo della cessione di macchinette come prova di pericolosità senza elementi specifici e ha richiamato l'obbligo di motivare la rilevanza del tempo trascorso ("tempo silente"). Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di stampo mafioso; nella decisione è il capo di imputazione principale contestato a Bambace. La Corte richiama che, pur sussistendo una presunzione di persistenza del vincolo associativo da parte della detenzione di capi, il venir meno delle esigenze cautelari può essere desunto da elementi oggettivi sopravvenuti (es. lungo periodo di detenzione senza contatti) e che il recesso o la cessazione del sodalizio devono essere provati o comunque non contrastati da dati contrari.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla trascrizione/uso delle dichiarazioni rese nelle indagini. Nel caso è ricordato che il PM non ha richiesto l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 500, comma 4, e ciò è stato interpretato dal Tribunale dibattimentale come assenza di pressioni illecite sulle persone offese.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte richiama che anche in tali ipotesi il giudice deve motivare puntualmente l'incidenza del tempo trascorso sulla attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 7 legge n. 203/1991 (ora art. 416-bis cod. pen.)

    Riferimento storico-normativo che collega la disciplina dell'aggravante di metodo mafioso all'attuale art. 416-bis; la Corte lo menziona per inquadrare la gravità del tipo di reato e la rilevanza delle presunzioni ma ribadisce l'obbligo motivazionale sul permanere delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il "giudicato cautelare" derivante da pronunce incidentali ha portata limitata: copre solo le questioni effettivamente decise e non impedisce un nuovo esame quando emergono elementi sopravvenuti.
  • La mera ricostruzione del quadro indiziario all'epoca dell'adozione dell'ordinanza genetica non basta a giustificare la permanenza di misure cautelari: il giudice di riesame deve confrontarsi esplicitamente con elementi nuovi emersi nel dibattimento.
  • La valutazione del "tempo silente" (intervallo tra i fatti ascritti e l'adozione della misura) richiede motivazione puntuale: il decorso del tempo può influenzare l'attualità delle esigenze cautelari e deve essere specificamente considerato.
  • Atteggiamenti o operazioni economiche (es. cessioni di beni/attività) non possono essere assunte come indice di pericolosità sociale senza elementi probatori specifici che ne dimostrino la finalità illecita.
  • In reati associativi di tipo mafioso la persistenza della partecipazione va valutata caso per caso; la detenzione dei capi non esclude automaticamente la cessazione dell'efficacia del sodalizio se emergono elementi concreti di dissociazione o di perdita della struttura organizzativa.
  • L'onere di allegazione sul dissociarsi o sul recesso dall'associazione grava sull'interessato in termini di indicazione di fatti significativi, ma tali allegazioni non devono essere contrastate da dati probatori ostativi da parte dell'accusa.

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