Cassazione Civile, Ordinanza n. 34769/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione infedele e all’omessa denuncia per i rifiuti solidi urbani riferiti agli anni 2005-2009. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma in appello era stato dichiarato inammissibile per applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione, sul presupposto che la contribuente, non essendosi costituita nel primo giudizio, avesse poi notificato un nuovo ricorso contro il medesimo atto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la falsa applicazione degli artt. 22 e 60 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario non opera il principio di consumazione dell’impugnazione; con il secondo motivo ha lamentato la motivazione apparente della sentenza impugnata. In memoria ha inoltre prospettato la cessazione della materia del contendere per effetto della rideterminazione del tributo da parte del Comune, ma tale evenienza non risultava perfezionata né condivisa dalla controparte.
La decisione
La Corte ha escluso, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’asserito accordo sulla rideterminazione del tributo non era perfezionato e che mancava un’adesione reciproca delle parti idonea a definire il giudizio in tal senso. Nel merito, ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il contribuente che abbia proposto un valido ricorso non consuma il potere di impugnazione e può proporre, nei termini, un nuovo ricorso anche con motivi diversi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata per erronea applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione, assorbendo il secondo motivo, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 22 e 60 d.lgs. n. 546/1992
la Corte esclude che da tali norme possa desumersi, nel processo tributario, l’applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione; il contribuente mantiene il potere di proporre un nuovo ricorso entro il termine.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione di un valido ricorso contro un atto impositivo non consuma il potere di impugnazione: il contribuente può proporre un nuovo ricorso, anche con motivi diversi, purché resti nel termine di decadenza.
- Il primo ricorso diviene inammissibile solo quando, al momento del secondo ricorso, il medesimo proponente abbia chiesto l’annullamento o la sostituzione del primo, situazione assimilabile a una rinuncia all’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere richiede un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio riconosciuto da entrambe le parti; se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e non è condivisa dall’altra, il giudice non può dichiararla come tale.
- Quando il fatto sopravvenuto sia dimostrato ma non vi sia accordo processuale sulla cessazione, il suo rilievo può al più incidere sull’interesse ad agire o condurre a una pronuncia sul diritto azionato per la parte non soddisfatta.
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