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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18886/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione al trattamento della recidiva. Prima della discussione, tuttavia, è intervenuta rinuncia al ricorso trasmessa via PEC e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, rilevando che la rinuncia era stata validamente proposta dal difensore munito di procura speciale ed era pervenuta prima dell'udienza di discussione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e pervenuta prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta volontaria del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
  • In presenza di rinuncia rituale e tempestiva, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica del fatto o alla recidiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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