Cassazione Penale, Ordinanza n. 18886/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione al trattamento della recidiva. Prima della discussione, tuttavia, è intervenuta rinuncia al ricorso trasmessa via PEC e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, rilevando che la rinuncia era stata validamente proposta dal difensore munito di procura speciale ed era pervenuta prima dell'udienza di discussione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e pervenuta prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta volontaria del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
- In presenza di rinuncia rituale e tempestiva, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica del fatto o alla recidiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18834/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18842/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18843/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18870/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18871/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18872/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →