Cassazione Civile, Ordinanza n. 11524/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due soggetti avevano chiesto l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione, durato complessivamente sette anni. La Corte d'appello aveva riconosciuto la violazione del termine ragionevole, quantificando la durata ragionevole in un anno e l'eccedenza in sei anni, ma aveva liquidato le spese di merito in euro 915,00 per compensi, escludendo la fase istruttoria e senza riconoscere un incremento per la presenza di più ricorrenti. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la liquidazione delle spese deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che andava inclusa anche la fase istruttoria; il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo la nullità del decreto per asserita violazione della struttura bifasica del procedimento ex l. n. 89 del 2001 e dell'art. 44 c.p.c., in quanto la riassunzione sarebbe avvenuta davanti al giudice territoriale in composizione collegiale anziché monocratica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese di merito perché operata senza computare la fase istruttoria, che doveva essere considerata in presenza della costituzione dell'amministrazione; ha rigettato il secondo motivo, escludendo che l'aumento del compenso per la pluralità di assistiti fosse dovuto in modo obbligatorio, poiché il giudice di merito aveva motivato la liquidazione valorizzando la particolare semplicità della causa; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, perché la questione di incompetenza non risultava sollevata nel giudizio di merito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a pagare, per spese di merito, euro 1.198,50 oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la liquidazione debba comprendere anche la fase istruttoria quando essa sia effettivamente svolta o comunque rilevante nel giudizio.
richiamato a sostegno della corretta determinazione del compenso dell'avvocato secondo i criteri legali e tabellari.
art. 4, comma 1; art. 4, punto 2
utilizzato per il calcolo dei compensi professionali; la Corte ha affermato che la fase istruttoria va computata e che l'aumento per pluralità di soggetti assistiti non è obbligatorio ma solo normalmente riconoscibile, salvo diversa motivata determinazione del giudice.
richiamata dal Ministero nel ricorso incidentale per sostenere una nullità del procedimento; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione della questione nel giudizio di merito.
invocato nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta incompetenza del giudice; la doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché non precedentemente sollevata.
richiamato per giustificare la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, quando il difensore si costituisce in giudizio e l'attività svolta ricomprende la fase istruttoria, il giudice deve considerare anche tale fase nel calcolo del compenso, secondo i parametri forensi applicabili.
- L'aumento del compenso per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale non ha natura automatica o obbligatoria: il giudice può negarlo se motiva sulla particolare semplicità dell'attività processuale svolta.
- Le questioni di incompetenza o nullità del procedimento non dedotte nel giudizio di merito non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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