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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16073/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (lesioni) commesse il 29/02/2016 ai danni di Giuseppa Zappalà, con sanzione pecuniaria e ordina-mento al risarcimento del danno. L'imputato deduceva: 1) che la persona offesa non si era costituita parte civile e quindi non poteva esservi condanna al risarcimento; 2) che il Tribunale d'appello non aveva esaminato i "motivi aggiunti" presentati in appello, concernenti la difformità tra la sentenza e il provvedimento del Questore di Catania (ammonimento al convivente della p.o.); 3) che era stata illegittimamente rifiutata la rinnovazione dell'istruttoria in appello senza motivazione sufficiente, in particolare riguardo a un certificato di Pronto Soccorso che attestava lesioni subite dall'imputato nello stesso giorno; 4) omissione e contraddittorietà nella valutazione delle prove testimoniali (Minissale, Rapisarda) e documentali (provvedimento del Questore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in tutti i motivi, ritenendo assorbenti le censure: ha rilevato che non risulta la costituzione di parte civile della persona offesa (o che, se accolta dal giudice di pace, la statuizione sarebbe abnorme); ha censurato la mancata valutazione dei motivi aggiunti; ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego di rinnovazione dell'istruttoria e l'omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce le lesioni personali; qui è il capo di imputazione originario ma la Corte di legittimità si è pronunciata su profili processuali connessi alla validità della condanna accessoria del risarcimento

  • art. 538, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretata come norma che richiede la domanda di risarcimento tramite costituzione di parte civile quale presupposto indispensabile per eventuale condanna al risarcimento; la condanna al risarcimento senza costituzione risulta illegittima/abnorme

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per segnalare la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998 (Kwiatkowska)

    Precedente che conferma l'illegittimità della statuizione di risarcimento in mancanza di costituzione di parte civile; la sentenza richiama questo principio

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020 (Tobi)

    Principio sull'ammissibilità dei motivi aggiunti in appello: sono ammissibili se sviluppano o chiariscono i motivi principali senza ampliare il petitum; il giudice d'appello deve comunque esaminarli quando tempestivamente proposti e non manifestamente inammissibili

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17339 del 04/12/2012

    Principio secondo cui il diniego della rinnovazione istruttoria in appello richiede motivazione congrua; l'insufficiente motivazione è censurabile in Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (Sermone); Sez. 1, n. 2157 del 02/12/1993 (Delli Paoli); Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999 (Capitani)

    Richiamano l'obbligo per il giudice di secondo grado di motivare adeguatamente il rifiuto di acquisire o rinnovare prove quando tali prove possono incidere su punti decisivi della controversia

Massime di principio

  • Il giudice non può condannare al risarcimento del danno in sede penale se la persona offesa non si è costituita formalmente parte civile; la mancanza costituisce vizio destinato a far annullare la statuizione civile
  • I "motivi aggiunti" tempestivamente proposti in appello devono essere esaminati e motivatamente rigettati se inammissibili; l'omessa valutazione è motivo di cassazione
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale ma il relativo diniego richiede motivazione congrua, soprattutto se le prove richieste possono incidere su punti decisivi del giudizio
  • Il giudice d'appello deve valutare e motivare specificamente la rilevanza o meno delle prove testimoniali e documentali che il ricorrente indica come decisive; l'omessa valutazione integra vizio di motivazione
  • Quando emergono elementi probatori che possono mostrare un quadro fattuale alternativo (es. certificati di pronto soccorso che attestano lesioni della parte che si dichiara offesa), tali elementi devono essere valutati nel contraddittorio o giustificatamente esclusi con motivazione
  • In presenza di carenze motivazionali su più profili essenziali, il rimedio ordinario della Corte di Cassazione è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito

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