Cassazione Civile, Ordinanza n. 08098/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2016, emesso per un importo di euro 27.074,00 a carico di una comunità religiosa. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente era stato respinto, sul rilievo che la pretesa si fondava su due avvisi di accertamento notificati negli anni 2014 e 2015 e mai impugnati, con conseguente definitività delle superfici accertate e legittimità dell'avviso di pagamento. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero dato per presupposta la notifica degli atti prodromici, mentre l'amministrazione avrebbe inviato solo nel 2019 un avviso di accertamento TARES 2016, circostanza che, a suo dire, dimostrava la mancata notifica degli atti presupposti dell'avviso impugnato. Il ricorrente ha anche richiamato, in via sostanziale, contestazioni sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sul difetto di motivazione e sulla decadenza dal potere impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, richiamandone la motivazione e ribadendo che l'avviso di pagamento era stato emesso dopo due avvisi di accertamento notificati e non impugnati, con conseguente formazione del giudicato interno/definitività degli accertamenti. Poiché il motivo era formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha applicato il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che preclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale contro sentenze di appello che confermano la decisione di primo grado in presenza di cd. doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni si fondano su accertamenti di fatto diversi. Tale dimostrazione non è stata fornita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
Il vizio motivazionale non è scrutinabile quando ricorre il limite della doppia conforme; il motivo così formulato non supera il filtro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti.
Esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, salvo prova che le due decisioni si fondino su accertamenti di fatto non sovrapponibili.
Indicata come modalità di notificazione del ricorso e del controricorso.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In presenza di sentenza di appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per effetto della disciplina della doppia conforme.
- Per superare il divieto di censura motivazionale in caso di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente dimostrare che le due decisioni di merito si fondano su accertamenti di fatto diversi e non sovrapponibili.
- La mera riproposizione di contestazioni sul merito della pretesa tributaria non consente di eludere il limite processuale posto all'impugnazione di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di cassazione e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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