Cassazione Civile, Ordinanza n. 38586/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore aereo)
La controversia
La controversia nasce da un volo giunto a destinazione con un ritardo superiore a 10 ore. In primo grado il giudice aveva condannato la compagnia aerea al pagamento di una compensazione pecuniaria di euro 400,00 ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004. In appello la decisione veniva parzialmente riformata e la somma veniva fissata in euro 600,00, con compensazione delle spese di entrambi i gradi. Il passeggero proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma. La compagnia aerea resisteva con controricorso. La Corte rilevava che il ricorso per cassazione non risultava depositato, pur essendo stato notificato alla controricorrente, la quale aveva però depositato il proprio controricorso allegando il ricorso notificato. La questione decisa riguardava quindi l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., nonostante la conoscenza dell'atto da parte della controparte e della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando d'ufficio la mancanza del deposito del ricorso introduttivo ex art. 369 c.p.c., anche se la parte resistente aveva depositato copia del ricorso notificato con il controricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 650,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi ed accessori di legge. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il mancato deposito del ricorso.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio dalla Corte anche se la parte intimata abbia comunque portato a conoscenza del giudice l'esistenza dell'atto mediante controricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
Regolamento CE n. 261/2004
È richiamato come base della compensazione pecuniaria riconosciuta nei gradi di merito per il ritardo del volo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il mancato deposito del ricorso ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se la parte resistente abbia depositato il controricorso con allegata copia del ricorso notificato.
- La conoscenza dell'atto da parte della controparte non sana la mancata osservanza dell'onere di deposito del ricorso introduttivo in Cassazione.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombe sulle spese del giudizio di legittimità.
- Il mancato deposito del ricorso può impedire la configurabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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