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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27173/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi della dante causa, avevano chiesto l’indennizzo per irragionevole durata di un processo presupposto svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte d’appello di Catania. L’istanza era stata rigettata dalla corte territoriale perché ritenuta tardiva rispetto al termine semestrale previsto per la proposizione. Successivamente, nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter della legge Pinto, la corte d’appello aveva dichiarato improcedibile l’opposizione per mancata prova della notificazione del ricorso e del decreto al Ministero, ritenendo la notifica tardivamente eseguita inesistente e non sanabile. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione per asserita mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato. In revocazione hanno dedotto la violazione dell’art. 369 c.p.c. per errore della Corte nell’affermare la mancata produzione del decreto della corte d’appello. In sede rescissoria hanno poi riproposto il motivo già dedotto in cassazione, sostenendo che, nel procedimento di equa riparazione, l’omessa o inesistente notificazione del ricorso e del decreto non comporta improcedibilità immediata, dovendo il giudice assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notifica; hanno richiamato anche la disciplina processuale richiamata dagli artt. 152, 159, 164, 181 e 191 c.p.c. e l’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, oltre ai precedenti delle Sezioni Unite del 2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo effettivamente depositata la copia del provvedimento impugnato tramite un duplicato informatico contenuto nel fascicolo telematico. Ha quindi esaminato il motivo rescissorio e lo ha ritenuto fondato: in materia di equa riparazione, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non legittima, di per sé, la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, ma impone al giudice di assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica; solo l’inosservanza di tale ulteriore termine consente di dichiarare improcedibile o inammissibile l’opposizione. Perciò la decisione della Corte d’appello di Catania è stata cassata con rinvio a diversa composizione della medesima corte, anche per le spese dei giudizi di legittimità e di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L’onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato può essere assolto anche mediante duplicato informatico, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione dell’ordinanza della Cassazione per errore di fatto/di percezione.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato come base normativa del ricorso per revocazione.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    Nel procedimento di opposizione per equa riparazione disciplina la fase di instaurazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

  • art. 4 L. n. 89 del 2001

    Richiamato in relazione al termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato nel motivo rescissorio come norma processuale violata.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel motivo rescissorio come norma processuale violata.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel motivo rescissorio come norma processuale violata.

  • art. 181 c.p.c.

    In applicazione analogica, la mancata comparizione/instaurazione del contraddittorio non consente la definizione immediata in rito, dovendosi fissare una nuova udienza e concedere un ulteriore termine.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo rescissorio come norma processuale violata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del vizio di violazione di legge dedotto con il motivo rescissorio.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    Per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023 consente l’acquisizione d’ufficio del fascicolo di merito ai fini della verifica dei dati del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel regime del deposito telematico, la produzione del duplicato informatico del provvedimento impugnato soddisfa l’onere di deposito della copia autentica richiesto dall’art. 369 c.p.c., poiché il duplicato ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico.
  • Nel procedimento di equa riparazione, la mancata o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente improcedibilità o inammissibilità: il giudice deve prima assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
  • Solo la mancata osservanza del termine successivamente assegnato per rinnovare la notificazione consente la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell’opposizione nel procedimento ex legge Pinto.
  • La mancata comparizione delle parti alla prima udienza nel procedimento camerale ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 non vale, in assenza di espressa previsione, come rinuncia tacita al ricorso e non giustifica una chiusura immediata del giudizio in rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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