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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03477/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione di impegno del 8 giugno 2009 con cui due soggetti si erano impegnati, nell’ambito di un’operazione di costituzione di una nuova società destinata a sostituirne un’altra in liquidazione, a rimborsare le somme che due società avrebbero sborsato per l’iniziativa. La società creditrice azionava tale documento davanti al tribunale, producendo anche assegni bancari rilasciati nel tempo dai debitori, e otteneva un decreto ingiuntivo per euro 87.848,54. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando sia la proponibilità della domanda sia, nel merito, l’esistenza e l’entità del credito. Il tribunale revocava il decreto ritenendo non provato il credito, soprattutto perché non risultava dimostrato quanto fosse stato effettivamente anticipato dalla società e perché gli assegni prodotti erano antecedenti alla costituzione della società e non consentivano di collegarli con precisione alla dichiarazione di impegno. La corte d’appello confermava. In cassazione la società deduceva quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova; falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. sulla ricognizione di debito e sulla promessa di pagamento; violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., 2704 e 2697 c.c. quanto al rilievo attribuito alle date dei titoli e alla certezza della data. I resistenti proponevano anche ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia sulla nullità della scrittura per patto commissorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi, e infondati il terzo e il quarto. Ha chiarito che la dichiarazione di impegno, pur potendo in astratto operare come promessa di pagamento o ricognizione di debito, non valeva nel caso concreto a trasferire sul debitore l’onere di provare la causa, perché si trattava di un impegno futuro e indeterminato nel quantum, assistito da assegni tutti anteriori alla nascita del credito dedotto; pertanto restava a carico del creditore la prova dell’ammontare effettivamente dovuto, prova non raggiunta. Tuttavia, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente alle spese e all’ulteriore importo contributivo ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società creditrice, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei debitori e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto. Sul piano della motivazione, ha ritenuto che i primi due motivi non aggredissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre i motivi terzo e quarto erano infondati perché la dichiarazione di impegno del 2009 non era sufficiente, nel caso concreto, a invertire l’onere della prova sull’ammontare del credito, restando quindi a carico della società la dimostrazione dell’effettiva entità delle somme pretese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la denunciata omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però ritenuto i motivi non pertinenti alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle difese e delle prove; la Corte ribadisce che la censura sulla prova è ammissibile solo nei limiti del paradigma processuale correttamente individuato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento, non quando si contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice assegna l’onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si censura la valutazione delle prove.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento o ricognizione di debito dispensa dalla prova del rapporto fondamentale, ma solo entro i limiti del caso concreto e in via restrittiva; non esonera dal provare l’ammontare della somma concretamente pretesa se la dichiarazione è indeterminata nel quantum.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato sulla data certa dei documenti; la Corte osserva che, nel caso, la questione non era decisiva perché i titoli erano comunque anteriori alla dichiarazione di impegno e alla nascita del credito dedotto.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alla richiesta di acquisizione in appello di un documento successivo alla scadenza dei termini istruttori.

  • art. 334 c.p.c.

    Evocato dai resistenti per sostenere l’ammissibilità del ricorso incidentale condizionato in presenza di ricorso principale.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale delle censure dedotte in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama l’inammissibilità del motivo che non si traduce in una critica specifica alla ratio decidendi, configurando un non motivo.

  • art. 2704 c.c.

    La ricorrente lo invocava per negare certezza alle date dei titoli; la Corte non accoglie la censura perché non decisiva nel caso concreto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per affermare che gli atti negoziali devono avere una causa idonea e che l’astrazione processuale è eccezionale e di interpretazione restrittiva.

  • art. 969 c.c.

    Citato come esempio di ipotesi espressamente prevista dal legislatore in cui l’astrazione processuale è ammessa.

  • art. 112 c.p.c.

    Ulteriormente richiamato in relazione alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte afferma che, in assenza di certezza temporale sufficiente, non si può fondare la prova dell’ammontare del credito sui soli titoli allegati.

Massime di principio

  • La promessa di pagamento o ricognizione di debito opera come presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, ma l’effetto di astrazione processuale è eccezionale e va interpretato restrittivamente.
  • Quando la dichiarazione riguarda un debito futuro o comunque indeterminato nel quantum, essa non esonera il creditore dall’onere di provare l’ammontare concreto della somma richiesta in giudizio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece dovrebbe applicare una regola legale di prova.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con il fondamento decisivo della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Gli assegni o altri titoli prodotti a supporto di una pretesa restitutoria non bastano, da soli, a provare l’importo del credito se non consentono di collegare in modo certo i versamenti al rapporto fondamentale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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