Cassazione Civile, Ordinanza n. 03477/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione di impegno del 8 giugno 2009 con cui due soggetti si erano impegnati, nell’ambito di un’operazione di costituzione di una nuova società destinata a sostituirne un’altra in liquidazione, a rimborsare le somme che due società avrebbero sborsato per l’iniziativa. La società creditrice azionava tale documento davanti al tribunale, producendo anche assegni bancari rilasciati nel tempo dai debitori, e otteneva un decreto ingiuntivo per euro 87.848,54. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando sia la proponibilità della domanda sia, nel merito, l’esistenza e l’entità del credito. Il tribunale revocava il decreto ritenendo non provato il credito, soprattutto perché non risultava dimostrato quanto fosse stato effettivamente anticipato dalla società e perché gli assegni prodotti erano antecedenti alla costituzione della società e non consentivano di collegarli con precisione alla dichiarazione di impegno. La corte d’appello confermava. In cassazione la società deduceva quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova; falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. sulla ricognizione di debito e sulla promessa di pagamento; violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., 2704 e 2697 c.c. quanto al rilievo attribuito alle date dei titoli e alla certezza della data. I resistenti proponevano anche ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia sulla nullità della scrittura per patto commissorio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi, e infondati il terzo e il quarto. Ha chiarito che la dichiarazione di impegno, pur potendo in astratto operare come promessa di pagamento o ricognizione di debito, non valeva nel caso concreto a trasferire sul debitore l’onere di provare la causa, perché si trattava di un impegno futuro e indeterminato nel quantum, assistito da assegni tutti anteriori alla nascita del credito dedotto; pertanto restava a carico del creditore la prova dell’ammontare effettivamente dovuto, prova non raggiunta. Tuttavia, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente alle spese e all’ulteriore importo contributivo ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società creditrice, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei debitori e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto. Sul piano della motivazione, ha ritenuto che i primi due motivi non aggredissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre i motivi terzo e quarto erano infondati perché la dichiarazione di impegno del 2009 non era sufficiente, nel caso concreto, a invertire l’onere della prova sull’ammontare del credito, restando quindi a carico della società la dimostrazione dell’effettiva entità delle somme pretese.
Norme richiamate
Richiamato per la denunciata omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però ritenuto i motivi non pertinenti alla ratio decidendi.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle difese e delle prove; la Corte ribadisce che la censura sulla prova è ammissibile solo nei limiti del paradigma processuale correttamente individuato.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento, non quando si contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice assegna l’onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si censura la valutazione delle prove.
La promessa di pagamento o ricognizione di debito dispensa dalla prova del rapporto fondamentale, ma solo entro i limiti del caso concreto e in via restrittiva; non esonera dal provare l’ammontare della somma concretamente pretesa se la dichiarazione è indeterminata nel quantum.
Invocato sulla data certa dei documenti; la Corte osserva che, nel caso, la questione non era decisiva perché i titoli erano comunque anteriori alla dichiarazione di impegno e alla nascita del credito dedotto.
Richiamato solo in relazione alla richiesta di acquisizione in appello di un documento successivo alla scadenza dei termini istruttori.
Evocato dai resistenti per sostenere l’ammissibilità del ricorso incidentale condizionato in presenza di ricorso principale.
Usato come base formale delle censure dedotte in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
La Corte richiama l’inammissibilità del motivo che non si traduce in una critica specifica alla ratio decidendi, configurando un non motivo.
La ricorrente lo invocava per negare certezza alle date dei titoli; la Corte non accoglie la censura perché non decisiva nel caso concreto.
Richiamato per affermare che gli atti negoziali devono avere una causa idonea e che l’astrazione processuale è eccezionale e di interpretazione restrittiva.
Citato come esempio di ipotesi espressamente prevista dal legislatore in cui l’astrazione processuale è ammessa.
Ulteriormente richiamato in relazione alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte afferma che, in assenza di certezza temporale sufficiente, non si può fondare la prova dell’ammontare del credito sui soli titoli allegati.
Massime di principio
- La promessa di pagamento o ricognizione di debito opera come presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, ma l’effetto di astrazione processuale è eccezionale e va interpretato restrittivamente.
- Quando la dichiarazione riguarda un debito futuro o comunque indeterminato nel quantum, essa non esonera il creditore dall’onere di provare l’ammontare concreto della somma richiesta in giudizio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece dovrebbe applicare una regola legale di prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con il fondamento decisivo della decisione, il motivo è inammissibile.
- Gli assegni o altri titoli prodotti a supporto di una pretesa restitutoria non bastano, da soli, a provare l’importo del credito se non consentono di collegare in modo certo i versamenti al rapporto fondamentale dedotto.
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