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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15606/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro la sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata (durata un anno) con l'assegnazione a casa di lavoro, basata sul presupposto che il Di Bella si fosse volontariamente sottratto all'esecuzione della misura trasferendosi in Spagna dopo l'espiazione della pena. Il ricorso censura l'omessa considerazione da parte del Tribunale della dichiarazione, raccolta dall'U.E.P.E. in data 22/09/2021, con la quale il Di Bella aveva comunicato un domicilio in Spagna e deduce altresì la mancata notifica del provvedimento originale (21/10/2021) al domicilio estero; sostiene che l'irreperibilità non è provata come sottrazione volontaria e che l'aggravamento è possibile solo se la misura originaria sia stata effettivamente eseguita. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento ritenendo che il trasferimento in un domicilio noto all'estero richiedesse una più attenta valutazione e richiamando la possibilità, ex d.lgs. 15/02/2016 n.38, di applicare misure alternative anche per soggetti in Stati UE.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si è sottratto al confronto con fatti potenzialmente dirimenti (la dichiarazione di domicilio in Spagna e la mancata notifica del provvedimento del 21/10/2021) che avrebbero potuto invalidare la valutazione di sottrazione volontaria all'esecuzione della misura. Per tali ragioni, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame, libero nel merito ma emendato dalle criticità valutative indicate.

Norme richiamate

  • art. 190 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per valutare la condotta del condannato nel procedimento di revisione/aggravamento della misura; la Corte osserva che tale valutazione non può prescindere dall'accertamento della effettiva sottrazione volontaria alla misura e dal fatto che la misura fosse stata effettivamente eseguita.

  • art. 231 cod. pen.

    Richiamato dal Tribunale quale parametro per valutare la gravità della condotta ai fini dell'aggravamento della misura di sicurezza; la Corte richiede che l'applicazione sia sorretta da accertamenti di fatto non eludibili (es. dichiarazione di domicilio, notifiche).

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38

    Citato dal Sostituto Procuratore generale per sostenere che il regime che prevede misure alternative anche per soggetti residenti in altri Stati UE può trovare applicazione, per analogia, anche nella valutazione delle misure di sicurezza della libertà vigilata, implicando la necessità di considerare percorsi alternativi e la concreta situazione di vita all'estero del condannato.

  • principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione

    Rammentati nel ricorso: l'aggravamento della libertà vigilata è possibile solo se il condannato è stato effettivamente sottoposto alla misura e l'irreperibilità deve risultare da una sottrazione volontaria; la Corte ha ritenuto queste regole rilevanti e non sufficientemente considerate dal Tribunale.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura di sicurezza basato sull'asserita irreperibilità del destinatario richiede una prova dell'effettiva sottrazione volontaria alla misura; la mera circostanza del trasferimento all'estero non è sufficiente.
  • Se il condannato ha dichiarato un domicilio estero in atti ufficiali antecedenti alla revisione della misura, ciò deve essere valutato e può impedire di qualificare il trasferimento come sottrazione volontaria.
  • La mancata notifica del provvedimento originario al domicilio effettivamente indicato costituisce elemento rilevante che può inficiare l'intera procedura di applicazione o aggravamento della misura di sicurezza.
  • Il giudice che valuta l'aggravamento deve confrontarsi con tutte le circostanze di fatto e non può limitarsi ad affermare l'irreperibilità senza esaminare dichiarazioni, domiciliazioni e possibilità di esecuzione della misura in sede estera.
  • Nei casi di trasferimento in altro Stato UE, va considerata la disciplina e gli strumenti di cooperazione e le possibilità di misure alternative previste dal d.lgs. 15/02/2016 n.38 o normative affini, onde evitare decisioni basate solo sulla detenzione come unica opzione.

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